CASSAZIONE: Prescrizione breve per le frodi Iva lievi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Diritto penale tributario. Nuovi chiarimenti della Cassazione dopo la sentenza della Corte europea che ha bocciato le nostre regole sulla sospensione
Prescrizione breve per le frodi Iva lievi

Sab. 27 – Milano. Sulle frodi Iva prescrizione confermata. Anche quando si sono verificati episodi di interruzione. Ma, ed è questo l’elemento determinante, il reato non deve essere grave. Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 7914 della Quarta sezione penale depositata ieri. Una sentenza che arriva a poco più di un mese da una precedente pronuncia della Cassazione, ma della Terza sezione, che invece aveva disposto la disapplicazione della normativa nazionale.
Allora si ritenne che nel caso di frodi rilevanti in materia di Iva deve essere accantonato il regime ordinario in materia di sospensione, applicando le regole previste per i reati più gravi (l’associazione mafiosa per esempio), in base alle quali i termini di prescrizione ricominciano a decorrere da capo dopo il verificarsi di ogni atto interruttivo.
È necessario però un passo indietro, perchè alle interpretazioni della Cassazione si è arrivati dopo che l’8 settembre scorso la Corte di giustizia europea, con la sentenza Taricco, ha ritenuto che la disciplina nazionale in materia di prescrizione dei reati di frode sull’Iva è in contrasto con il diritto comunitario: in particolare ha affermato l’obbligo per il giudice italiano di disapplicare le disposizioni di cui agli articoli 160 e 161 del Codice penale nella parte in cui fissano un termine assoluto di prescrizione anche in presenza di atti interruttivi, in relazione a reati gravi che offendono gli interessi finanziari dell’Unione europea.
Ed è proprio il concetto di gravità, in attesa che la Corte costituzionale chiamata in causa dal tribunale di Milano si pronunci, che è stato valorizzato dalla Cassazione con la sentenza depositata ieri. La sentenza Taricco, infatti, osserva la Corte, fa riferimento a casi di frode «grave», senza precisare quale sarebbe la soglia di gravità minima in cui il reato dovrebbe concretizzarsi per condurre alla conseguenza della disapplicazione della prescrizione: l’unico criterio è riferito alla lesività del reato rispetto agli interessi finanziari dell’Unione europea.
Nel caso approdato all’esame della Cassazione, però, era stata la Corte d’appello a escludere la contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Gravità ridotta che poi emerge anche da un altro elemento valorizzato nel giudizio della Cassazione, anche a confronto con la vicenda che venne esaminata dalla Corte di giustizia europea. Nel caso Taricco infatti si trattava di un’associazione criminale finalizzata alla commissione di frodi carosello protratte nel tempo, per diversi anni, con accuse di evasione per importi considerevoli, stimati in vari milioni di euro. Nel caso invece ora esaminato dalla Cassazione, oltre al complessivo ridimensionamento dell’accusa con riferimento alla portata dell’illecito tributario, ne va segnalato uno ulteriore, per effetto dell’avvenuta prescrizione ormai passata in giudicato per quanto riguarda l’annualità 2004.
Si tratta di elementi determinanti, sottolinea la Cassazione, se si guarda all’esame che il giudice nazionale deve fare come organo tenuto ad assicurare la piena efficacia del diritto comunitario, disapplicando, se necessario, le norme sulla prescrizione se dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave non può essere sanzionato in maniera efficace e dissuasiva. Un compito arduo, non si nasconde la Corte, perchè si chiede, in sostanza, al giudice italiano una valutazione d’impatto in termini generali, che esula dall’esame del caso singolo. Comunque, per quanto riguarda la vicenda esaminata, il suo ridimensionamento e la indefinita entità dell’imposta evasa fanno propendere i giudici per l’esclusione da gravità.
La Cassazione chiarisce poi anche che, nel caso sia già maturato il termine di prescrizione, anche senza che si sia sul punto già formato il giudicato, l’imputato ha maturato «una sorta di “diritto quesito”» al riconoscimento della causa di estinzione del reato, «diritto che non appare pregiudicabile per effetto di una forma atipica di ius superveniens come quella introdotta dalla Corte lussemburghese con la più volte citata pronuncia». Dunque la (eventuale) disapplicazione degli articoli 160 e 161 deve essere valutata con riferimento ai soli fatti non ancora prescritti alla data della sentenza Taricco e cioè lo scorso 8 settembre. Giovanni Negri

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