IL SOLE 24 ORE
Diritto comunitario. Richiesta della Cassazione alla Consulta
Prescrizione e frodi Iva: giudici contro la Corte Ue
Milano. Per le frodi Iva si rafforza la tesi contraria alla disapplicazione della disciplina nazionale in materia di prescrizione. La Cassazione ha reso noto ieri, con informazione provvisoria relativa a una decisione della Terza sezione, di avere chiamato in causa la Corte costituzionale per verificare l’obbligo per il giudice italiano di non applicare il Codice penale in materia di durata dei termini di interruzione della prescrizione per le rilevanti frodi Iva.
La questione era già stata sottoposta alla Consulta dalla Corte d’appello di Milano, nel settembre scorso, a pochi giorni dalla sentenza della Corte di giustizia europea che ha dato origine alla vicenda. Per la prima volta, così, la Corte costituzionale potrebbe azionare i controlimiti in materia penale per vanificare le conseguenze di una decisione della Corte Ue.
Nell’informazione provvisoria, la cui diramazione è una prassi inconsueta per le pronunce di una sezione semplice ma applicata proprio per la rilevanza della questione, la Cassazione spiega che «letto l’articolo 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (Tfue), nella parte che impone di applicare l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, Tfue, dalla quale – nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, Causa C-105/14, Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, Codice penale, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di Iva, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli articoli 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Costituzione».
Una lunga conclusione in “giuridichese”, le motivazioni della quale saranno note tra qualche tempo, per dare sostanza alle perplessità della Cassazione che mette in evidenza come la disapplicazione del Codice penale sul punto ha immediati effetti negativi per l’imputato. Con un processo che si sarebbe estinto per effetto della prescrizione e che invece sarebbe destinato a proseguire. Di qui la sollecitazione alla Corte costituzionale per l’applicazione dei controlimiti che vanificherebbero uno dei cardini della cooperazione, quello che vede la disciplina comunitaria, nell’interpretazione datane dalla Corte Ue, prevalere su quella nazionale. Una questione che oltre a un suo peso specifico, pure assai rilevante e relativo alla materia penale tributaria, ne riveste così anche uno più generale. Giovanni Negri