ITALIA OGGI SETTE
Presunzione di veridicità per la parcella
Lun.7 – Presunzione di veridicità per la parcella dell’avvocato: lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 3194/2016. «In relazione ai compensi e alle voci di spesa indicate in parcella è noto l’orientamento di questa corte che attribuisce valore di prova alla parcella redatta unilateralmente dal professionista in assenza di specifiche contestazioni del cliente»: la stessa parcella deve infatti «ritenersi assistita da una presunzione di veridicità poiché l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità».
Così argomentando i giudici hanno rigettato il ricorso di un uomo avverso la sentenza di appello nella quale, in modifica di quanto statuito nel primo grado di giudizio, era stata confermata la validità del decreto ingiuntivo avviato nei suoi confronti dal legale: in particolare in sede di censura l’uomo deduceva il fatto che aveva già corrisposto la somma richiestagli a tacitazione dell’intera pretesa creditoria e che la corte distrettuale aveva «erroneamente» posto a suo carico la prova della diversa imputazione dei pagamenti con assegno effettuati anteriormente al credito. Di diverso avviso sono stati gli ermellini, i quali nel ritenere che in appello era stato fatto «buon governo» di un principio giurisprudenziale ormai consolidato, hanno ricordato che il suddetto principio (secondo il quale «quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore provare l’esistenza di quest’ultimo») non trova applicazione ove il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile e questo perché «proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo, pone a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e conseguentemente che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo». Adelaide Caravaglios