IL SOLE 24 ORE
Avvocati. Le liti
Presupposti degli onorari con il rito sommario
Le controversie sulla liquidazione degli onorari dell’avvocato devono essere trattate col rito sommario. E il giudice non può trasformare il rito in ordinario o dichiarare l’inammissibilità della domanda, anche quando motivo del “contendere” sono i presupposti del compenso. La Corte di cassazione, con la sentenza 4002 depositata ieri, chiarisce la portata del Dlgs 150/2011, la norma applicabile alla controversia esaminata con la quale è stata attuata la delega (legge 69/2009) in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Nel cosiddetto processo civile a “tre riti” (ordinario del lavoro e sommario di cognizione) il legislatore ha individuato 17 tipi di controversie da “assegnare” tassativamente al rito sommario e tra queste ci sono le “querelle” che riguardano gli onorari e i diritti dell’avvocato.
Il divieto per il giudice di passare al rito ordinario, una volta valutata la complessità della controversia, è un preciso limite imposto dalla delega legislativa, che non concede alcun margine di manovra discrezionale.
Viene dunque cassata l’ordinanza del Tribunale, il quale sbagliando ha dichiarato inammissibile la domanda perché i resistenti avevano contestato l’esistenza del rapporto obbligatorio e l’entità della somma dovuta rispetto alle prestazioni rese dal legale. P.Mac.