CASSAZIONE: Presupposti degli onorari con il rito sommario (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Avvocati. Le liti
Presupposti degli onorari con il rito sommario

Le controversie sulla liquidazione degli onorari dell’avvocato devono essere trattate col rito sommario. E il giudice non può trasformare il rito in ordinario o dichiarare l’inammissibilità della domanda, anche quando motivo del “contendere” sono i presupposti del compenso. La Corte di cassazione, con la sentenza 4002 depositata ieri, chiarisce la portata del Dlgs 150/2011, la norma applicabile alla controversia esaminata con la quale è stata attuata la delega (legge 69/2009) in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Nel cosiddetto processo civile a “tre riti” (ordinario del lavoro e sommario di cognizione) il legislatore ha individuato 17 tipi di controversie da “assegnare” tassativamente al rito sommario e tra queste ci sono le “querelle” che riguardano gli onorari e i diritti dell’avvocato.
Il divieto per il giudice di passare al rito ordinario, una volta valutata la complessità della controversia, è un preciso limite imposto dalla delega legislativa, che non concede alcun margine di manovra discrezionale.
Viene dunque cassata l’ordinanza del Tribunale, il quale sbagliando ha dichiarato inammissibile la domanda perché i resistenti avevano contestato l’esistenza del rapporto obbligatorio e l’entità della somma dovuta rispetto alle prestazioni rese dal legale. P.Mac.

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