ITALIA OGGI SETTE
Sentenza della Corte di cassazione sul giudizio di opposizione: spazio all’art. 91 cpc
Processo finito, parcelle subito
Il giudice di pace liquida le spese e gli onorari di difesa
Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace bisognerà applicare il comma 1 dell’art. 91 c.p.c. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
È quanto ribadito dai giudici della seconda-2 sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 14345 dello scorso 13 luglio.
I giudici di piazza Cavour hanno, altresì, osservato che sarà compito del Tribunale, poi, quello di accertare a quale titolo il professionista abbia partecipato al processo, visto che la parte che sta in giudizio personalmente potrà chiedere solo il rimborso delle spese vive che ha dovuto affrontare, mentre l’avvocato avrà diritto ad una liquidazione delle spese secondo tariffario professionale.
La Corte di cassazione è stata chiamata a esprimersi su un caso in cui un giudice di pace di Roma, con sentenza aveva accolto il ricorso presentato dall’avvocato Tizio, avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale confermando il verbale di accertamento, veniva intimato allo stesso il pagamento di una determinata somma di denaro per violazione dell’art. 711 del Cds, e veniva annullata la sanzione amministrativa e compensate le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, veniva proposto appello dall’avvocato Tizio sulla base di un unico motivo nella specie attinente all’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. con conseguente contraddittoria ed erronea motivazione con riguardo al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma con sentenza rigettava l’appello e compensava le spese. Secondo il Tribunale la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la compensazione delle spese laddove affermava che «sussistono gravi motivi stante la gratuità del rito senza obbligo di patrocinio legale per compensare tra le parti le spese del giudizio».
Nella sentenza in commento gli Ermellini hanno chiarito come ci fosse l’obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto dall’art.92 cpc, comma 2, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, gli altri giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione totale o parziale delle spese, e che ciò può ritenersi assolto, soltanto con l’indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia, e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta (si vedano tra le altre: Cass. nn 26897/11, 15413/11).
Maria Domanico