ITALIA OGGI
Professionisti, Irap decisa dallo stipendio ai familiari
Il professionista paga l’Irap se impiega un familiare con mansioni e retribuzione rilevanti, essendo insufficiente che il collaboratore rivesta compiti di segreteria o meramente esecutivi. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 17429 del 30 agosto 2016, ha accolto il ricorso presentato al Palazzaccio dall’Agenzia delle entrate.
In particolare il professionista aveva speso degli importi rilevanti per pagare un collaboratore familiare che non poteva quindi essere un segretario e un esecutivo. Tanto basta per la Cassazione, che ha quindi ribaltato il verdetto di merito, a configurare un’autonoma organizzazione.
Sul punto il Collegio di legittimità ha infatti chiarito che «con riguardo al presupposto Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 del dlgs 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruemente motivato ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità. Inoltre quando si impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plenumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, tuttavia, la Ctr, nell’impugnata sentenza, non ha in alcun modo preso in considerazione il fatto controverso rappresentato dalle dette «quote di collaboratori cosicché, in ordine alla valutazione della presenza, nel caso di specie, di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, la motivazione è insufficiente. Ora gli atti torneranno alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che deciderà nuovamente alla luce del principio affermato in sede di legittimità.
Deciderà, inoltre, sulle spese del giudizio, anche quello di Cassazione. Debora Alberici