CASSAZIONE: Provvisionale possibile anche in appello (Il Sole 24 Ore)

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Processo penale. Per le Sezioni unite il divieto di peggioramento in secondo grado non si estende alle decisioni civili
Provvisionale possibile anche in appello

Milano. Non c’è una violazione del principio di reformatio in peius (il divieto cioè per il giudice di appello di infliggere una sanzione di gravità maggiore rispetto a quella di primo grado) se la sentenza di secondo grado accoglie la richiesta di provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante. È questa la conclusione cui approdano le Sezioni unite penali con la sentenza n. 53153 depositata ieri.
La sentenza ricorda che esiste un indirizzo giurisprudenziale in base al quale l’elemento di novità della domanda esclude di per sè la violazione del divieto peggiorativo, visto che questo ha come presupposto che la domanda di provvisionale sia stata proposta e respinta nel primo giudizio e che, in corso di appello proposto dal solo imputato, la parte civile ripeta la richiesta. Una posizione sulla quale le Sezioni unite, tuttavia, precisano che in caso di richiesta di provvisionale respinta in primo grado, la relativa sentenza già contiene una deliberazione sul punto e, in assenza di un’impugnazione della parte civile, ciò impedisce al giudice di secondo grado di pronunciarsi sul punto in assenza di impugnazione della parte civile.
Inoltre, secondo l’indirizzo prevalente nella giurisprudenza, deve essere escluso che il divieto di peggioramento possa estendersi dalle misure squisitamemte penali alle deliberazioni civili, visto che di una orma, che, mettendo un limite alla pretesa sanzionatoria dello Stato, non si applica alla richiesta di risarcimento oggetto dell’azione civile.
Le Sezioni unite, aderendo a questo orientamento, bocciano così l’altra linea che vedeva invece il divieto di peggioramento estendersi totalmente anche alle deliberazioni civili adottate nel precedente grado di giudizio. La sentenza osserva invece, facendo riferimento alle diverse misure inserite nelle versioni del Codice di procedura penale nel corso del tempo, che il divieto peggiorativo, imposto al giudice di appello per il caso di impugnazione del solo imputato, riguarda solo le deliberazioni di natura penale.
«Pertanto, il divieto di reformatio in peius, come recepito nel vigente codice di rito penale, costituisce un limite legale esterno, imposto al potere cognitivo del giudice di appello, che involge le statuizioni penali della sentenza, sulla base di specifiche scelte compiute dal legislatore, la cui portata non può essere estesa, in via interpretativa, ad ipotesi diverse da quelle disciplinate».
Di conseguenza, il limite non si applica per il giudice di secondo grado al perimetro delle decisioni prese sul piano civile. La preclusione pertanto non scatta nell’ambito delle valutazioni che hanno condotto alla modifica della somma liquidata a titolo di provvisionale dal primo giudice e neppure rispetto alla richiesta di provvisionale, formulata per la prima volta dalla parte civile non appellante, nel giudizio di secondo grado. Giovanni Negri

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