ITALIA OGGI
Secondo la Cassazione l’esame compete esclusivamente alla Commissione europea
Recupero tributi in automatico
Dai giudici nazionali niente valutazione sui prelievi Ue
Sab. 21 – In caso di recupero di tributi non versati per un’esenzione ritenuta dalla Commissione europea aiuto di stato incompatibile, l’obbligatorietà del recupero non consente al giudice nazionale alcuna valutazione, in quanto l’esame della compatibilità rientra nella competenza esclusiva della Commissione europea. È dunque da escludersi la necessità di procedere a un’analisi del caso concreto al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 8337 del 27/4/2016. Nel caso di specie la società impugnava le ingiunzioni con le quali l’Agenzia aveva provveduto a recuperare imposte non versate in forza del regime agevolato già previsto per le società a prevalente capitale pubblico, in quanto tale regime, con la decisione 2003/193/Ce, era stato dichiarato incompatibile con il diritto comunitario. La Ctr, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, confermava i provvedimenti, rilevando l’assenza di margini di discrezionalità in capo all’Agenzia in relazione all’attività di recupero. Affermava inoltre che la società non presentava comunque i caratteri necessari (quali: dimensioni contenute, ristretto ambito operativo, regime di privativa legale ecc.), previsti dalla Commissione per essere esclusa dal recupero d’imposta. La contribuente proponeva quindi ricorso, lamentando che la Ctr aveva acriticamente recepito la motivazione dell’avviso impugnato, equiparando erroneamente la situazione della contribuente, società costituita da azionariato interamente pubblico, a quella di un ente con prevalente capitale pubblico. La Cassazione, nel respingere il ricorso, evidenzia però come i suddetti fatti (ossia che le società beneficiarie erano a partecipazione pubblica totalitaria e avevano operato in settori sottratti alla concorrenza) erano già stati ritenuti non decisivi dalla Commissione europea. Secondo i giudici, inoltre, l’obbligatorietà del recupero non consentiva al giudice nazionale alcuna diversa valutazione. L’onere dell’amministrazione restava quindi limitato alla necessità di indicare (e provare) che la società fosse una società per azioni costituita ai sensi della previsione incompatibile. Giovambattista Palumbo