ITALIA OGGI
La Cassazione facilita il recupero a tassazione rispetto a Iva e imposte sui redditi
Registro sotto abuso di diritto
Contestazione nonostante la valida ragione economica
L’abuso del diritto, dopo la riforma entrata in vigore lo scorso ottobre, è più facile da contestare in relazione all’imposta di registro rispetto a Iva e tributi sui redditi. In caso di violazione dell’articolo 20 del Testo unico 131/1986 (sull’imposta di registro, appunto) il recupero a tassazione può essere avviato anche se l’operazione commerciale è sorretta da una valida ragione economica. Negli altri casi, invece, il nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente prevede la prova, da parte dell’amministrazione, dell’indebito risparmio fiscale.
È quanto si evince dalla sentenza n. 9582 depositata l’11 maggio dalla Corte di cassazione. La vicenda riguarda una srl che aveva acquistato dei fabbricati in regime di esenzione Iva, senza rivenderli nel triennio. L’ufficio aveva quindi emesso il recupero a tassazione, contestando l’abuso del diritto per violazione dell’articolo 20 del dpr 131/1986. In particolare era stato escluso che il trasferimento del ramo d’azienda, comprensivo dell’immobile, fosse assimilabile alla rivendita a terzi. Ora la sezione tributaria ha reso definitivo il verdetto con il quale la Ctr di Milano ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione.
Sul punto i Supremi giudici hanno chiarito che l’art. 20 dpr 131 non è disposizione che dal legislatore sia stata predisposta al recupero di imposte «eluse», questo perché l’istituto dell’«abuso del diritto» d’imposte in attualità disciplinato dall’art. 10-bis legge 27 luglio 2000 n. 212 presuppone una mancanza di «causa economica» che non è invece prevista per l’applicazione dell’art. 20 dpr n. 131. Norma che invece semplicemente impone, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, di qualificare l’atto o il «collegamento» negoziale in ragione del loro «intrinseco». E cioè in ragione degli effetti «oggettivamente» raggiunti dal negozio o dal «collegamento» negoziale, come per esempio può avvenire con il conferimento di beni in una società e la cessione di quote della stessa che se «collegati» potrebbero essere senz’altro idonei a realizzare «oggettivamente» gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo. Ed è utile ulteriormente precisare che la fattispecie regolata dall’art. 20 dpr n. 131 nemmeno ha a che fare con l’istituto della simulazione, atteso che la riqualificazione in parola avviene anche se le parti hanno realmente voluto quel negozio o quel «collegamento» negoziale e questo appunto perché ciò che conta sono gli effetti «oggettivamente» prodottisi. Anche la procura generale del Palazzaccio, nell’udienza tenutasi al quarto piano lo scorso 21 aprile, ha chiesto al collegio di legittimità di respingere il ricorso della società immobiliare. Debora Alberici