ITALIA OGGI
La Corte di cassazione azzera il controllo sul valore rideterminato dall’ufficio fiscale
Registro, verifiche all’angolo
Nullo l’accertamento per le imposte dirette ante 2015
Nullo l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi di una plusvalenza imponibile fondato esclusivamente sul valore determinato in sede di rideterminazione dell’imposta di registro, ciò con riferimento alle cessioni di immobili e di aziende nonché per il trasferimento di diritti reali sugli stessi, anche se relativo a un anno d’imposta precedente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 3 del dlgs 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione). Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 24857 depositata ieri in cancelleria.
Ai fini dell’imposta di registro l’Agenzia delle entrate può rettificare il valore di cessione/trasferimento di aziende e immobili o di diritti reali su di questi qualora il corrispettivo emergente dall’atto oggetto di registrazione sia inferiore al valore venale in comune commercio del bene/diritto ceduto o trasferito (art. 51 dpr 131/1986). A tali rettifiche l’Ufficio, in passato faceva conseguire, nei confronti del cedente, il recupero a tassazione ai fini delle imposte sui redditi dei maggiori valori accertati ai fini dell’imposta di registro in quanto considerati plusvalenze non dichiarate. Ciò anche se i presupposti di determinazione del valore del bene delle due imposte sono diversi. Infatti «i principi relativi alla determinazione del valore del bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare perché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata ( ) occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione» e, in particolare, «nella determinazione della plusvalenza si deve avere riguardo al prezzo effettivamente percepito» (Cass. nn. 7689/2003 e Cass. 16700/2005). Alcune sentenze della Corte di cassazione tuttavia avevano avvallato l’operato dell’Agenzia delle entrate (Cass. Ord. n. 7665/2015). Con il decreto internazionalizzazioni tuttavia è stato previsto espressamente che «per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale» (art. 5, comma 3 dlgs 147/2015). Con l’Ordinanza in commento la Cassazione ha affermato che il divieto di presunzione previsto dal citato art. 5 «è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso» cioè quindi con valenza anche con riferimento agli atti impositivi emessi prima dell’entrata in vigore della norma. Infatti «atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore» con la scrittura di tale norma e considerato che «come affermato tra le altre dalla Corte costituzionale n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative», l’art. 5, comma 3 dlgs 147/2015 non può che avere effetto anche per il passato. Claudia Marinozzi