CASSAZIONE: Rettifica solo con il contraddittorio (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Per rivedere i crediti in dichiarazione se ci sono dubbi su aspetti rilevanti

Rettifica solo con il contraddittorio

E’ illegittima la rettifica di un credito in dichiarazione se l’ufficio non convoca preventivamente il contribuente quando esistono dubbi su aspetti rilevanti. Lo statuto, infatti, obbliga al contraddittorio a pena di nullità. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 17829 depositata ieri.
Le Entrate emettevano un provvedimento con il quale pretendeva delle somme nei confronti di una società in conseguenza del disconoscimento parziale di un credito indicato nella dichiarazione presentata. La contribuente presentava ricorso dinanzi al giudice tributario lamentandone l’illegittimità perché emesso senza alcun confronto preventivo, in violazione delle norme in materia di controlli automatizzati e formali, oltre che dello Statuto del contribuente. In particolare, la ricorrente richiamava le previsioni contenute nell’articolo 6 comma 5 della legge 212/2000 secondo le quali prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti.
La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La norma poi prevede espressamente che sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di tale disposizione. Entrambi i gradi di merito, confermavano l’illegittimità della pretesa. L’Agenzia ricorreva per Cassazione contestando l’inapplicabilità dello Statuto del contribuente poiché l’anno di imposta oggetto di rettifica era precedente all’emanazione di tale norma. La Suprema corte ha affermato che l’articolo 6 citato ha natura procedimentale con la conseguenza che è immediatamente applicabile anche in relazione a rapporti già insorti a prescindere quindi dall’anno di imposta cui sono riferiti i provvedimenti. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno rilevato che la rettifica operata sul credito riguardava sicuramente un aspetto “rilevante” della dichiarazione e pertanto l’ufficio avrebbe dovuto preventivamente invitare il contribuente a fornire gli opportuni chiarimenti.
La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni legate alla pronuncia di ieri, con la quale è stato affermato che le Entrate possono contestare anche direttamente con l’iscrizione a ruolo, una dichiarazione che riporta un credito derivante da una precedentemente omessa, poiché rientra nei controlli formali consentiti dalla norma. Secondo l’alto consesso si tratta di una mera attività esecutiva con la quale l’Ufficio si limita a riscontrare la correttezza della dichiarazione presentata rispetto ai dati presenti nell’anagrafe tributaria. Su tali presupposti, però, non si possono escludere rettifiche che, sebbene riferite a dichiarazioni presentate potrebbero riguardare aspetti rilevanti per i quali è previsto, a pena di nullità, l’obbligo di contraddittorio. Le Sezioni uniti non si sono pronunciate in proposito lasciando così dubbi su quale tipo di rettifica richieda concretamente il confronto preventivo con il contribuente. Laura Ambrosi

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