CASSAZIONE: Ricorso in giudizio telematico: esclusa la nullità del deposito (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. La pronuncia per i contenziosi prima del Dl 83/2015
Ricorso in giudizio telematico: esclusa la nullità del deposito

Roma. Per i contenziosi aperti davanti ai tribunali dal 30 giugno 2014, il deposito telematico anziché su carta dell’atto introduttivo del giudizio, citazione in opposizione al decreto ingiuntivo compresa, non fa scattare la nullità ma la semplice irregolarità.
Per questo se l’atto è stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario con ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal ministero della Giustizia è raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione delle altre parti. Con la sentenza 9772 la Cassazione affronta, per la prima volta, e risolve la questione della nullità o meno del deposito dell’atto introduttivo del giudizio per via informatica. Dubbi che riguardano esclusivamente il periodo precedente alle modifiche apportate dal Dl 83/2015 con l’introduzione del comma 1 bis all’articolo 16 bis del Dl 179/2012, in virtù delle quali, dalla sua entrata in vigore, il deposito telematico è sempre ammesso.
I giudici scelgono di pronunciarsi d’ufficio sul punto, malgrado l’inammissibilità del ricorso nel caso specifico, consapevoli dell’importanza della questione e delle diverse soluzioni offerte dai giudici di merito.
I giudici ricordano che il comma 1 dell’articolo 16-bis del Dl 179/2012, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite detta la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali. Dal comma 1 non si ricava però la regola inversa del divieto di utilizzare l’invio telematico per gli atti introduttivi del processo. Per la Cassazione, in assenza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica è necessario considerare l’obiettivo finale sotteso alla forma degli atti del processo. Il codice di rito ritiene la nullità un sistema di limiti e rimedi. E’ dunque irrilevante l’eventuale inosservanza della prescrizione formale se l’atto viziato ha raggiunto comunque lo scopo al quale è destinato. L’ordinamento limita, infatti, le volte in cui il processo civile si conclude con una pronuncia solo processuale, che non decide sul torto e sulla ragione. Su questo solco si è mossa la sentenza delle sezioni unite (5160/2009) in merito all’invio a mezzo posta alla cancelleria, chiarendo che la deviazione dallo schema legale va valutata come semplice irregolarità. Un principio utile nel caso di specie. Poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto tra la parte e l’ufficio il deposito in via telematica dell’atto introduttivo del processo di cognizione comporta solo un’irregolarità che non impedisce il prodursi degli effetti.
Una conclusione, precisa la corte, che non è ostacolata «dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l’atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l’abilitazione al deposito telematico» Patrizia Maciocchi

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