IL SOLE 24 ORE
Procedura penale
Rinnovabile la «cautelare reale» decaduta
Sab. 7 – La misura cautelare reale può essere rinnovata anche se la precedente decisione era decaduta per violazione dei termini perentori del procedimento di riesame. Questo avviene perchè la nuova disciplina prevista dalla legge 47/2015 – e i divieti tassativi riversati nel Codice di procedura penale sul punto – si applicano solo alle misure cautelari personali.
Con una motivazione molto articolata, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 18954/16, depositata ieri) hanno dato una lettura “sistematicamente orientata” della riforma dei provvedimenti cautelari, almeno sotto il profilo della possibilità di rinnovazione di misure decadute per questioni procedurali.
A parte l’argomento testuale – in particolare, non tutte le modifiche sono state estese al versante “reale”, ma solo i commi 9 e 9-bis dell’articolo 309 – è proprio la differenza di “intensità” tra i provvedimenti di privazione della libertà e quelli di natura patrimoniale a tracciare il distinguo, considerato che per i secondi non è neppure sempre richiesta, come presupposto, un’esigenza cautelare (si pensi al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente).
Quindi la non rinnovabilità della misura cautelare reale (rinnovabilità che pure è ammessa, in via eccezionale, anche per le misure personali) è un principio che vale solo «in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio». A.Gal.