CASSAZIONE: Rinuncia al ricorso con la procura speciale (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Rinuncia al ricorso con la procura speciale
Sab. 26 – Senza procura speciale il difensore non può rinunciare, totalmente o parzialmente all’impugnazione, anche se da lui proposta. Può farlo solo se il suo assistito è presente alla dichiarazione in udienza e non si oppone. Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 12603/2016) chiariscono i dubbi sorti nella giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di fare un passo indietro da parte del difensore non munito di una procura “ampia”.
Per il Supremo collegio l’impugnazione continua a essere una “scelta” dell’imputato, il che giustifica che questo resti l’unico soggetto a poter togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo legale, nei modi previsti per la rinuncia, e non viceversa. Il semaforo rosso scatta per il difensore che non ha una procura speciale sia nel caso di rinuncia totale sia parziale. Se la rinuncia è un atto dispositivo del rapporto processuale non riconducibile al semplice esercizio della difesa tecnica, la stessa natura va riconosciuta alla rinuncia parziale. Anche in quest’ultima ipotesi si abdica, infatti, alla possibilità, già esercitata per conto dell’imputato, di ottenere la riforma o la caducazione di un capo o di un punto del provvedimento impugnato, seppure con effetti più limitati rispetto alla totale.
Diversa è invece l’ipotesi di una rinuncia a una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti di impugnazione relative a diversi capi impugnati: in tal caso si può parlare di rinuncia a uno o più motivi, facendola rientrare tra gli atti di difesa squisitamente tecnici.
Allo stesso modo non può essere considerato una vera e propria rinuncia, neppure parziale, il mancato svolgimento orale delle ragioni già esposte nei motivi di impugnazione. Infine è rimessa alla autonoma valutazione del difensore, senza necessità di procura speciale, la prospettazione, argomentata e provata, delle ragioni di una sopravvenuta carenza di interesse della parte a coltivare l’impugnazione. Il giudice rileva allora d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza d’interesse che, se sopravvenuta, evita la pronuncia di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. P.Mac.

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