IL SOLE 24 ORE
Disciplinare magistrati. Danno all’immagine della categoria e alle parti l’udienza preliminare per reato prescritto
Rinvio a giudizio inutile? Pm punito
Roma. Merita la censura il magistrato che dispone il rinvio a giudizio malgrado il reato sia prescritto da mesi. Un “errore” che getta discredito sull’immagine della categoria e costringe le imputate ad affrontare i costi e i patemi di un processo inutile. Le sezioni unite della Cassazione, (sentenza 14800) respingono il ricorso della toga che, come sostituto procuratore, aveva chiesto il rinvio a giudizio per un reato prescritto da circa quattro mesi, come accertato dal giudice dell’udienza preliminare che aveva dichiarato il non luogo a procedere.
Infondate le giustificazioni dell’incolpata che aveva fatto leva sulla delicatezza del caso trattato e contestato l’esistenza di un danno per le imputate. Il rinvio a giudizio era stato disposto nei confronti di due medici indagati per la morte di un bambino di 14 mesi avvenuta nel corso di esame endoscopico: un caso archiviato e poi riaperto a tre anni di distanza, in seguito a una nuova perizia.
La ricorrente invocava l’applicazione della norma sulla condotta disciplinare irrilevante (articolo 3 del Dlgs 109/2006) che scatta quando il fatto è di scarsa rilevanza. A suo avviso, infatti, il processo non era un danno ma un’opportunità offerta alle indagate di rinunciare alla prescrizione e dimostrare al Gip che c’erano gli estremi per un proscioglimento nel merito. La Cassazione non è d’accordo. Giustamente la sezione disciplinare ha escluso l’applicazione dell’articolo 3 con una valutazione basata sul peso che assume la consapevolezza dell’intervenuta prescrizione, che avrebbe dovuto indurre il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione.
Un passo imposto dal principio generale che regola il processo penale (articoli 129 e 411 del codice di rito) che esige l’immediata dichiarazione delle evidenti ragioni di proscioglimento, anche nel caso di estinzione del reato. Lo svolgimento di un’udienza preliminare, inutile e dispendiosa, per il giudice disciplinare è stata non solo «espressione di una inescusabile trasgressione, da parte dell’incolpata, di un inderogabile obbligo di legge, ma anche causa di un danno per le parti, costrette ad affrontare l’udienza preliminare, e fonte di compromissione dell’immagine del pubblico ministero in presenza dell’esaurimento della pretesa punitiva da parte dello Stato». Si è così superato il limite della scarsa rilevanza. Patrizia Maciocchi