IL SOLE 24 ORE
Giudice di pace. La pronuncia di estinzione del reato va adeguatamente motivata
«Riparazione» efficace solo se integrale
MILANO. La riparazione del danno nei reati di competenza del giudice di pace ha effetto estintivo solo se integrale, se è estesa alle conseguenze non patrimoniali e se è eseguita nei confronti di tutti gli aventi diritto. Inoltre, l’eventuale concorso di colpa della vittima deve essere ricavato (e dimostrato) dalle «emergenze probatorie» del procedimento, e deve incidere proporzionalmente nella (eventuale) riduzione del risarcimento riparatorio.
La Quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 20542/16, depositata ieri) ha annullato con una motivazione rescindente il «non doversi procedere» pronunciato dal giudice di pace di Busto Arsizio a margine di un grave incidente stradale, costato 85 punti di invalidità a uno straniero di 36 anni, travolto da un’automobilista del posto.
Succinta e contraddittoria la motivazione scritta dal gdp lombardo, insufficiente non solo nell’articolare la scelta di estinguere il reato, ma ulteriormente in conflitto con se stessa quando rimetteva al giudice civile la complessiva determinazione degli ulteriori danni non ristorati.
Secondo la Quarta, il dettato dell’articolo 35 della legge istitutiva delle competenze del giudice di pace («Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie») è sufficientemente chiaro laddove esige le avvenute «restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato» per sfociare nel non luogo a procedere.
Nel caso specifico, il magistrato lombardo non aveva considerato il danno riflesso – sia patrimoniale che non – sui familiari conviventi, rinviando addirittura al tribunale civile l’eventuale integrazione del dovuto, salva tra l’altro l’incidenza del concorso di colpa dell’investito.
Dopo aver tacciato la motivazione come «meno che un simulacro», la Quarta ha annullato la sentenza con rinvio, fissando i canoni per il nuovo giudizio, dal risarcimento integrale del danno biologico e non a tutte le parti danneggiate, all’attenta valutazione del concorso di colpa – semmai emergente dalle risultanze processuali – con l’avviso che la riduzione eventuale del risarcimento dovrà essere quantificata e incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati. Alessandro Galimberti