CASSAZIONE: Rischio reati, accertamenti sprint (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Per i giudici di legittimità possibile derogare ai 60 giorni per emettere l’avviso di accertamento
Rischio reati, accertamenti sprint

Il rischio di reiterazione di violazioni penali tributarie può costituire una valida ragione di urgenza per derogare al termine di 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente ai fini dell’emissione dell’avviso di accertamento. In tale contesto, è il giudice tributario che deve valutare la correlazione tra il reato contestato e l’eventuale urgenza. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 15527 depositata ieri.
Il caso
L’agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a uncontribuente prima che decorresse il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 12, legge 212/2000. In particolare la norma dispone che nell’ipotesi di verifica presso la sede, l’Ufficio non può emettere l’avviso di accertamento prima di 60 giorni dalla consegna/notifica del processo verbale di constatazione.
L’unica deroga possibile è rappresentata da particolari ragioni di urgenza che devono però sussistere al momento dell’emissione del provvedimento, la cui prova è a carico dell’Ufficio. Tale termine è, infatti, posto a garanzia del diritto al contraddittorio e per giurisprudenza ormai consolidata (Sezioni unite 18184/2013) la violazione comporta l’illegittimità dell’atto. Il provvedimento impositivo veniva così impugnato dal contribuente dinanzi al giudice tributario.
L’Agenzia delle Entrate si è difesa evidenziando che le ragioni di urgenza erano ravvisabili nella rilevanza penale delle condotte ascritte al ricorrente: esse integravano i presupposti per derogare ai 60 giorni.
Mentre la Ctp ha confermato la validità dell’atto, il giudice di appello ne ha invece rilevato l’illegittimità ritenendo che la valenza penale delle contestazioni non riguardasse l’aspetto tributario e pertanto il diritto al contraddittorio doveva comunque essere garantito al contribuente. L’Agenzia ha proposto così ricorso per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata valutazione dei fatti da parte del giudice di secondo grado.
La sentenza
La Suprema Corte, accogliendo le ragioni dell’amministrazione, ha chiarito alcuni aspetti della norma. I giudici di legittimità, innanzitutto, hanno ricordato che il pericolo derivante da reiterate condotte penali tributarie è, in astratto, una valida ragione di urgenza idonea a giustificare l’anticipazione della notifica dell’atto impositivo.
Il giudice è tenuto a verificare se tale ragione di urgenza sia specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione, poiché, l’urgenza dell’atto impositivo può avere lo scopo di fermare il reiterarsi di violazioni fiscali.
Nella specie, la Ctr, ritenendo di pertinenza esclusiva del giudice penale ogni valutazione in proposito, aveva escluso la verifica della pericolosità delle condotte in contestazione correlata alla possibile reiterazione di altre violazioni. Ne conseguiva così che era completamente mancata la valutazione della ricorrenza dei motivi di urgenza.
La decisione è importante poiché pare attribuire particolare rilevanza alla «reiterazione delle condotte penali».
In altre parole, non sembra che la semplice sussistenza di una violazione penalmente rilevante, possa di per sé giustificare la deroga all’attesa dei 60 giorni, poiché è comunque necessaria un’attenta valutazione da parte del giudice (tributario) sulla correlazione tra il delitto ascritto al contribuente e le ragioni di urgenza derogatorie del diritto al contraddittorio. Antonio Iorio

Foto del profilo di Andrea Gentile

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