CASSAZIONE: Ritenute non versate, c’è reato (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Cassazione: la riforma approvata nel 2014 non incide sulla punibilità del moroso

Ritenute non versate, c’è reato

La depenalizzazione non si applica agli illeciti fiscali

 

La legge delega sulla depenalizzazione non ha alcun effetto sugli illeciti fiscali. Resta infatti reato il mancato versamento delle ritenute previdenziali anche se il debito non supera 10 mila euro. In altre parole, la riforma approvata lo scorso anno, in barba alla dottrina e alla giurisprudenza di merito, non incide sulla punibilità dell’imprenditore moroso.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32337 del 23 luglio 2015, ha accolto il ricorso della procura di Firenze. In particolare il tribunale aveva disposto l’assoluzione dell’uomo invocando la legge 67 del 2014 e la sentenza n. 139 dello stesso anno emessa dalla Corte costituzionale. Decisione secondo cui, a parere del giudice di merito, è stata sottolineata l’utilità del principio generale di necessaria offensività della condotta. Ma la tesi non ha fatto breccia al Palazzaccio. La terza sezione penale, ribaltando infatti il verdetto di merito, ha chiarito che la volontà del legislatore non è da intendersi come immediata depenalizzazione del reato di cui si tratta, bensì come conferimento al governo di un potere legislativo di cui regola la durata e le modalità di esercizio, nonché, in certa misura, lo stesso contenuto. Non essendo stato ancora emesso il decreto legislativo riguardante il reato in questione, non è pertanto configurabile allo stato la sua depenalizzazione. In motivazione i Supremi giudici ricordano che l’articolo 2 della legge 67, al primo comma stabilisce: «Il governo è delegato a adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative o civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3». E al secondo comma, per il reato in questione i principi e criteri direttivi sono indicati nella sua trasformazione in illecito amministrativo «purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione della violazione». Debora Alberici* * cassazione.net 

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