CASSAZIONE: Sanzionato il legale che insulta (Il Sole 24 Ore)

ITALIA OGGI SETTE
Le sezioni unite intervengono su un caso di espressioni diffamatorie rivolte a un collega
Sanzionato il legale che insulta

lun.13 – È legittima la sanzione disciplinare dell’avvertimento quando il legale si rivolge al collega con espressioni diffamatorie e ciò indipendentemente dal contesto nel quale sono state pronunciate: lo hanno chiarito le sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 11370/2016. L’art. 20 del codice deontologico forense, espressamente rubricato «Divieto di uso di espressioni sconvenienti o offensive», porrebbe infatti per l’avvocato il preciso obbligo di «evitare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere», obbligo che persisterebbe anche nelle ipotesi di ritorsione, provocazione o reciprocità delle offese, le quali non escludono l’infrazione della regola deontologica. Più precisamente, nel caso di specie era accaduto che un professionista era stato sanzionato disciplinarmente dal proprio consiglio dell’ordine per aver rivolto in sede di giudizio espressioni diffamatorie nei confronti di un collega, sanzione disciplinare che era stata successivamente ridotta a quella minima dell’avvertimento in parziale accoglimento dell’impugnazione dinnanzi al Cnf. In sede di legittimità a nulla è valso lamentare che il giudice aveva decontestualizzato le frasi oggetto di contestazione, «considerandole mera reazione a una provocazione o a un’offesa», senza tenere presente invece che i fatti ascritti erano «veri e inoppugnabili», tali da non poter essere ritenuti di contenuto offensivo o diffamatorio: per il ricorrente, quanto affermato non avrebbe costituito illecito disciplinare, dal momento che non nasceva dalla «gratuita attribuzione di comportamenti specifici», ma costituiva «descrizione di fatti inoppugnabili accertati». Di diverso avviso sono stati gli ermellini, per i quali il contesto nel quale erano state pronunciate le frasi non aveva alcuna rilevanza ai fini della decisione: l’avvocato, quale che sia il contesto in cui opera, «non deve usare espressioni diffamatorie, nei confronti dei colleghi, né di altri». In definitiva, quello che veniva contestato al ricorrente era la fraseologia adottata, risultata sconveniente.Hanno, quindi, rigettato il ricorso e provveduto alla liquidazione delle spese di giudizio. Adelaide Caravaglios

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