CASSAZIONE: Sanzione disciplinare all’avvocato incompetente (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

 

Sanzione disciplinare all’avvocato incompetente

 

 

Tempi duri per l’avvocato incompetente. Scatta la sanzione disciplinare al legale che assume la difesa nella causa ma non ha la necessaria preparazione, al punto da articolare domande generiche e prove inammissibili. Ai fini della contestazione basta che sia chiara la condotta addebitata all’incolpato e il Consiglio dell’Ordine ben può procedere d’ufficio, al di là dell’esposto del cliente deluso. La cattiva esecuzione del mandato, poi, rileva in modo autonomo sul piano disciplinare indipendentemente da profili civilistici d’inadempimento e danno in pregiudizio dell’assistito. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 25633/16, pubblicata il 14 dicembre.

Errori di diritto

Diventa definitiva la censura inflitta all’avvocato dopo che il giudice ha respinto il suo ricorso in favore dell’assistito. Al professionista si rivolge una lavoratrice che agisce in giudizio contro il datore. E la sanzione disciplinare scatta perché il legale non è diligente prima e durante la stesura del ricorso. «Confusa» la descrizione dei fatti negli atti introduttivi del giudizio. Ma soprattutto il ricorso contiene errori di diritto «ingiustificabili»: si chiede ad esempio la reintegra della lavoratrice all’azienda che ha meno di quindici dipendenti. È peraltro il giudice a rilevare la superficialità con cui sono confezionati gli atti difensivi. Risulta evidente che all’incolpato viene addebitata l’inosservanza del dovere di diligenza: va dunque ritenuta sufficiente la contestazione rispetto ai comportamenti tenuti, che risultano collegati a concetti generalmente compresi dalla collettività, vale a dire l’inadeguatezza dell’avvocato rispetto al diritto del lavoro.

Infine, anche se la firma dell’esposto all’Ordine fosse stata falsa il procedimento disciplinare resterebbe valido: si tratta di un innesco occasionale per l’esercizio dell’azione del Coa, non di una fonte di prova. E nel penale, ad esempio, sono spesso denunce anonime che portano all’apertura delle indagini. Dario Ferrara

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