CASSAZIONE: Se è già stato chiesto il rito abbreviato no a indagini difensive (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Processo penale. In udienza preliminare
Se è già stato chiesto il rito abbreviato no a indagini difensive

Roma. Non possono essere acquisite le indagini difensive presentate dopo la richiesta di giudizio abbreviato. La Corte di cassazione, con la sentenza 51950 depositata ieri, respinge il ricorso teso a contestare l’ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di considerare le informazioni assunte dal difensore in sede di indagine difensiva. Alla base del no il tempo della domanda, arrivata dopo la richiesta di rito abbreviato e anche lo scopo: smentire il contenuto di un verbale di accertamento della violazione per guida in stato di ebrezza, un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
La questione posta all’attenzione della Suprema corte riguarda il coordinamento del generale principio della continuità investigativa, valido anche per la parte privata, con l’altrettanto generale principio del giudizio abbreviato caratterizzato dalla rinuncia del diritto alla prova.
I giudici della Quarta sezione penale specificano che le indagini difensive sono di per sè compatibili con il rito abbreviato. La Corte costituzionale ha, infatti, affermato l’utilizzabilità, ai fini della decisione, delle indagini del difensore nel procedimento speciale previsto dagli articoli 438 e seguenti del codice di rito. La Suprema corte ricorda che la difesa, in forza dell’articolo 391-bis introdotto proprio dalla legge 397 del 2000 (disposizioni sulle indagini difensive) ha la facoltà di raccogliere in ogni stato e grado del procedimento elementi in favore dell’imputato, per poi produrli davanti al giudice, anche in sede di giudizio abbreviato. Il problema sono i tempi. Secondo la Cassazione, da una lettura coordinata delle norme dettate dal codice di rito, si evince che il difensore ha la facoltà di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso dell’udienza preliminare, fino all’inizio della discussione (articolo 421 del Codice di procedura penale) quindi entro il termine che coincide con la richiesta di rito abbreviato. Ne consegue – precisa la Corte – che il lavoro “investigativo” del difensore, se presentato prima della richiesta del rito speciale, può essere valutato in funzione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assumere nel corso dell’udienza preliminare, comprese le decisioni e le pronunce che definiscono il procedimento attraverso il modulo alternativo dell’abbreviato.
Quando il deposito delle indagini difensive avviene nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero ha la possibilità di riequilibrare il “quadro probatorio” procedendo al necessario supplemento investigativo (articolo 419 comma 3 del codice di rito. Se i risultati dell’”inchiesta” della difesa vengono invece prodotti all’udienza preliminare, il Pm ha diritto ad un rinvio dell’udienza per avere il tempo di bilanciare l’impianto accusatorio con le novità introdotte dalla difesa.
La conclusione raggiunta – sottolinea la Cassazione – non mette in discussione il carattere fondamentale del giudizio abbreviato, salvando al tempo stesso anche il principio del contraddittorio. Patrizia Maciocchi

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