ITALIA OGGI SETTE
Dalla Cassazione una decisione incoraggiante per i legali
Se la procura è invalida niente spese di giudizio
Lun.13 – Nel caso in cui fosse invalida o inefficace la procura ad litem del difensore, non è ammissibile la condanna del legale alle spese del giudizio.
Ad affermarlo sono stati i giudici della sesta sezione civile-2 della Corte di cassazione con la sentenza n. 12449 dello scorso 16 giugno.
I giudici di piazza Cavour, richiamando anche un consolidato principio giurisprudenziale, hanno ribadito che «ai sensi della Convenzione sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L’Aia il 5 ottobre 1961 e ratificata dall’Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita spostale, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto validità ad una procura alle liti, rilasciata su foglio separato e congiunto all’atto di impugnazione, con certificazione della firma a mezzo di un Notary public dello Stato della California priva della validazione mediante apostille)» (si vedano: Cass. n. 27282 del 2008; Cass. n. 15777 del 2014).
Per quanto, poi, riguarda le spese processuali, laddove si proponga azione o impugnazione da parte del difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non avrà alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale dovrà assumere esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, sarà ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
Nel caso, invece, di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non può considerarsi ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, poiché l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, risulterà idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assumerà la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. Maria Domanico