CASSAZIONE: Senza l’incarico si pagano le spese (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

CASSAZIONE/ 1 Difensori nelle commissioni
Senza l’incarico si pagano le spese

In caso di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire, così come nel caso di inesistenza o falsità della procura, o di procura rilasciata da soggetto diverso da quello rappresentato, l’attività del difensore resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, rispondendo quindi anche per le spese del giudizio. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 575 del 15.01.2016. Nel caso di specie, la Ctp accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. La Ctr rigettava poi l’appello dell’ufficio e accoglieva in parte quello del contribuente. La Cassazione, quindi, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, cassava, per carenza di motivazione, la sentenza impugnata, rinviando a diversa sezione della Ctr. In sede di rinvio, a seguito di riassunzione operata dal contribuente, la Ctr respingeva il ricorso e avverso tale sentenza, infine, i legali del contribuente, dichiaratamente agendo in forza della procura loro conferita «a margine dell’atto di appello», proponevano ricorso per cassazione. La Corte dichiarava però l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di procura, rilevando che, ai sensi dell’art. 365 cpc, la procura, necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Era pertanto inidonea e determinava l’inammissibilità del ricorso la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, anche se conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio. Le spese di giudizio andavano dunque poste a carico dei difensori, che avevano agito in difetto di procura. Solo infatti nel caso di invalidità, o sopravvenuta inefficacia della procura, non vi è condanna del difensore alle spese, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che resta destinataria delle situazioni derivanti dal processo. Giovambattista Palumbo

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