IL SOLE 24 ORE
Cassazione. I rimedi da far valere quando le misure preventive superano l’importo dell’imposta che si presume evasa
Sequestri eccessivi, parola al pm
In caso di diniego del pubblico ministero è possibile presentare un’istanza al gip
In tema di reati tributari, quando i beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente sono di valore superiore rispetto all’imposta presuntivamente evasa, l’indagato prima di impugnare il provvedimento innanzi al Tribunale del riesame deve rivolgersi al pm per ridurre l’entità delle somme sottoposte alla misura cautelare.
A fornire questo importante chiarimento è la Cassazione con la sentenza 25453 depositata ieri.
Il gip del Tribunale disponeva il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, di due fabbricati e di alcuni conti correnti bancari di una contribuente indagata per il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 Dlgs 74/2000). Il provvedimento cautelare veniva impugnato, lamentando che il valore complessivo del compendio sequestrato era eccessivo rispetto all’imposta evasa contestata.
Il Tribunale del riesame, in accoglimento del ricorso dell’indagata, disponeva l’annullamento parziale del sequestro, limitatamente ad uno dei due immobili.
La contribuente ricorreva così in Cassazione rilevando che nonostante la riduzione, il valore dei beni rimasti sottoposti a sequestro, era ancora eccedente rispetto alla presunta imposta evasa.
La Suprema Corte ha innanzitutto precisato che quando il soggetto destinatario del provvedimento di sequestro lamenti la violazione del principio di proporzionalità fra la misura cautelare disposta e l’imposta contestata, il rimedio previsto dall’ordinamento non è il ricorso al Tribunale del riesame, ma occorre presentare una richiesta al pm affinché provveda alla riduzione della garanzia.
Nell’ipotesi di diniego, è consentito al ricorrente in prima istanza di rivolgersi al gip, il quale avendo emesso il provvedimento può disporre rispetto alle questioni legate alla sua esecuzione, e, se anche dopo tale tentativo il sequestro non viene ridotto, l’indagato si potrà quindi rivolgere alla Cassazione.
Nella specie, la ricorrente si era rivolta al Tribunale del riesame, non seguendo, cioè, tale procedura, con la conseguenza che i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile la richiesta. Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto comunque fondato poiché il provvedimento del gip era viziato da ultrapetizione. Il pm, infatti, indicava un determinato valore fino a concorrenza del quale occorreva disporre il sequestro. Il successivo provvedimento riguardava invece un valore maggiore rispetto alla predetta richiesta, e pertanto esso era ritenuto illegittimo.
La decisione è importante poiché illustra la procedura da seguire nell’ipotesi – che si verifica non di rado – di sproporzione tra i beni sequestrati preventivamente e la presunta imposta evasa.
Sempre in tema di sequestri va segnalato poi che, la Cassazione, con un’altra sentenza di ieri (la 25451) ha confermato l’orientamento sulla valenza delle presunzioni tributarie ai fini della misura cautelare. Più precisamente ha ribadito che le presunzioni legali tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonti di prova della commissione dei reati fiscali, hanno un valore indiziario sufficiente per giustificare l’applicazione di una misura cautelare. L’entità dell’imposta evasa denunciata al pm dalla GdF o dall’agenzia delle Entrate è così spesso l’esito di queste presunzioni e su tale quantificazione, il pm richiede al gip l’eventuale sequestro dei beni del contribuente.
Ne consegue così che se da un lato tali presunzioni potrebbero pur giustificare la misura cautelare, dall’altro occorre verificare la correttezza dell’imposta presuntivamente calcolata, poiché sarà quello il valore massimo da sottoporre a sequestro. Laura Ambrosi