IL SOLE 24 ORE
Sequestro limitato sul libretto di pensione
Il sequestro preventivo per equivalente a garanzia della pretesa erariale non può riguardare il libretto della pensione dell’indagato, se non nella misura massima del quinto degli importi.
La Terza sezione penale della Cassazione (sentenza 15099/16, depositata ieri) torna ancora una volta sul tema delle garanzie – nel caso specifico per omesso versamento Iva, articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 – solo per ripristinare la gerarchia delle norme dell’ordinamento.
Il Gip di Napoli prima, e il Riesame poi, tra giugno e settembre di due anni fa, avevano congelato una somma prossima ai 2,1 milioni di euro, nell’ambito di un’indagine preliminare, somma equivalente all’evasione Iva contestata all’indagato. Tra i vari motivi di ricorso, quest’ultimo aveva segnalato l’estensione della misura patrimoniale anche a un libretto postale acceso dall’indagato stesso con l’esclusivo fine di riscuotere la pensione erogata dall’Inps. I giudici di merito, nell’avallare la misura cautelare, si erano limitati a ravvisare la pertinenzialità del sequestro e ad escludere poi l’eccezione sulla impignorabilità della pensione in quanto norma – secondo quel punto di vista – applicabile solo alla confisca per equivalente nel caso di reato contro la Pa.
Al contrario, sottolinea la Terza sezione, è dirimente la disposizione prevista all’articolo 1 del Dpr 180 del 1950 secondo cui, tra l’altro, «non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti (…) gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico (…) corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona». Di qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. A. Gal.