CASSAZIONE: Sequestro per contabilità in nero (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Valorizzata l’attività ispettiva della Guardia di finanza – Non scattano le garanzie previste dal Codice di procedura penale
Sequestro per contabilità in nero

Milano. Utilizzabilità ampia, in ambito cautelare, per gli esiti delle verifiche fiscali della Guardia di finanza. Non scattano infatti le garanzie previste dal Codice di procedura penale (articolo 22o delle norme di coordinamento). La fase cautelare, tanto più se relativa all’adozione di una misura patrimoniale, è infatti ben distinta dal giudizio di merito, come il fumus commissi delicti è elmento ben distinto dai gravi indizi di colpevolezza. Lo puntualizza la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23368 della Terza sezione penale, depositata ieri. La Corte ha così respinto il ricorso presentato da un imprenditore contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal gip per il reato di dichiarazione infedele.
La decisione del Riesame era stata presa valorizzando i risultati dell’attività della Guardia di finanza che aveva permesso la scoperta di una contabilità non ufficiale, poi riscontrata anche attraverso accertamenti bancari. La difesa aveva contestato l’utilizzabilità degli atti ispettivi sostenendo l’applicabilità delle garanzie previste dal Codice di procedura penale quando dalle attività ispettive o di vigilanza emergono indizi di reato. A corroborare la tesi veniva citato un recentissimo precedente della stessa Cassazione, sentenza n. 4919 del 2015.
La Cassazione ha però respinto il ricorso, sottolineando la specificità della fase delle indagini preliminari, indirizzata a verificare la fondatezza di una notizia di reato per l’eventuale e successiva azione penale, rispetto a del processo, che ha come obiettivo l’accertamento della responsabilità. Diversità che si riflette allora anche tra il giudizio cautelare e quello di merito, con la diversa forza degli elementi alla base della misura cautelare reale e del giudizio di colpevolezza. Il precedente della Cassazione poi, avverte la sentenza, va letto in questa chiave. Identico il caso, attività ispettiva con seguito penale per dichiarazione infedele, ma il ricorso riguardava una sentenza di condanna e non un’ordinanza del Riesame su un sequestro preventivo.
Va poi tenuto presente, ricorda la Cassazione, che non si può ritenere che la scoperta all’esito del primo accesso ispettivo di materiale che può fare dedurre la presenza di irregolarità fiscale conduce necessariamente al passaggio dalla procedura amministrativa a quella penale con il relativo innalzamento delle garanzie. Non c’è infatti una coincidenza strutturale tra gli illeciti fiscali amministrativi e il reato fiscale. Basti pensare all’elemento chiave delle soglie di punibilità che segnano il confine tra l’uno e latro tipo di illecito.
Giovanni Negri

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