IL SOLE 24 ORE
Misure cautelari. Garanzie assicurate dall’intervento tempestivo del Pm
Sequestro preventivo della Pg senza avviso su assistenza legale
Le Sezioni unite: avvertimento solo per gli atti probatori
Roma. Nel sequestro preventivo su iniziativa della polizia giudiziaria non c’è l’obbligo di avvisare l’indagato, presente al momento dell’atto, della possibilità di farsi assistere da un legale. Ad assicurare le garanzie difensive c’è il controllo esercitato in tempi brevi dal giudice, al pari di quanto accade per le misure cautelari personali. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 15453 depositata ieri, sciolgono il contrasto sull’applicabilità dell’avvertimento (articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale) in caso di sequestro preventivo d’urgenza da parte della polizia giudiziaria.
Come sempre quando le questioni arrivano alle Sezioni unite, c’è una nutrita e annosa giurisprudenza, con orientamenti contrapposti. Secondo una scuola di pensiero, la tutela prevista dal codice di rito sarebbe limitata ai sequestri o alle perquisizioni della Pg finalizzati alla raccolta delle prove. Invece, la seconda tesi prescinde dalla natura probatoria dell’atto, scegliendo la via dell’estensione dell’avvertimento anche ai sequestri preventivi d’urgenza.
La Cassazione sceglie il primo orientamento, proprio sulla base della differente natura dei due atti.
Il legislatore ha espressamente previsto (articolo 356 del codice di rito) la facoltà di assistenza legale, senza diritto di preventivo avviso al difensore, in caso di perquisizioni o sequestro che possono assumere valore di prova in dibattimento (articoli 352 e 354). Una tutela – applicata ad atti che incidono sulla libertà personale, il domicilio e la proprietà privata disposti dalla Pg – che non offre le stesse garanze di imparzialità del pubblico ministero.
Ma, anche se a procedere è sempre la polizia giudiziaria e i valori in gioco non sono poi diversi, nel caso del sequestro preventivo, a legislazione vigente, non si può affermare l’applicabilità dell’avvertimento. Il sequestro preventivo d’urgenza (articolo 321, comma 3-bis del codice di rito) consente di attribuire poteri precautelari sia al Pm sia alla Pg, in modo da scongiurare, in tempo utile, il rischio che la disponibilità della cosa renda più gravi le conseguenze di un reato o agevoli la commissione di altri crimini.
La norma è stata modellata sulla falsariga dell’articolo 384 del Codice di procedura penale, relativo al fermo personale; ipotesi rispetto alla quale non c’è accenno a garanzie difensive. La Cassazione precisa che di fatto esiste un’equiparazione tra il sequestro preventivo della Pg, indicato come «fermo reale», e il fermo di un indiziato. La funzione meramente cautelare e provvisoria della misura fa escludere la possibilità del presidio difensivo fin dal momento dell’esecuzione dell’atto. A tutela del diretto interessato c’è il controllo immediato da parte del giudice. Il verbale di sequestro preventivo va, infatti, trasmesso al Pm entro 48 ore e quest’ultimo, se non dispone l’immediata restituzione delle cose sequestrate, deve chiedere la convalida al giudice entro le successive 48. Il sequestro sarà inefficace se i termini non sono rispettati o se il giudice non lo avalla entro 10 giorni dalla richiesta. Patrizia Maciocchi