CASSAZIONE: Soldi sporchi, meno pericoli (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La Suprema corte di cassazione accoglie il ricorso presentato da un usuraio
Soldi sporchi, meno pericoli
Si risponde di provenienza illecita e non di riciclaggio

Risponde di impiego di denaro di provenienza illecita e non di riciclaggio chi utilizza direttamente i soldi sporchi nelle attività economiche, senza alcuna sostituzione delle risorse con altre utilità. Senza, cioè, farle prima fruttare in altro modo. È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza numero 30429 del 18 luglio 2016, ha accolto il ricorso di un presunto usuraio condannato per riciclaggio. Il caso prende le mosse da un’inchiesta che vedeva l’uomo accusato di aver finanziato abusivamente e a un tasso superiore di quello legale alcuni imprenditori. Era stato inoltre accusato di aver ripulito il denaro per impiegarlo in altre attività. Ad avviso della difesa, che espone chiaramente nel ricorso la sua tesi volta a smontare l’impianto accusatorio, non era stato ricostruito con chiarezza se l’imputato aveva sostituito il denaro sporco con altre utilità, prima del reimpiego. La tesi è stata accolta con successo dagli Ermellini che hanno quindi chiarito che i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. prevalgono solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego, mentre va riconosciuto solo il delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall’inizio finalizzato all’impiego. In tale contesto, la soluzione ermeneutica, idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio, è stata fondata sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive: sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitto a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni, e delle determinazioni volitive a esse sottese. Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter, nel secondo soltanto di quest’ultimo, risultando in esso assorbita la precedente attività di sostituzione o di ricezione. In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro o altre utilità e, poi, impiega i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del solo reato di cui all’art. 648 bis cod. pen. proprio in forza della clausola «fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis cod. pen.». Debora Alberici

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