CASSAZIONE: Spa, finanziamenti postergati (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

Per la Cassazione non rileva la forma giuridica ma dimensioni e compagine sociale

Spa, finanziamenti postergati

Applicabili le regole sui crediti vantati dai soci di srl

 

Anche il finanziamento dei soci di una spa è postergato rispetto al pagamento degli altri creditori. Le norme di cui all’art. 2467 c.c., infatti, seppur espressamente previste nell’ambito delle srl trovano applicazione, sub certe condizioni anche nei confronti dei soci di spa. È quanto si legge nella recente sentenza della Cassazione del 27/5/2015 n. 14056 depositata lo scorso 7 luglio.

Si tratta, a quanto consta, della prima presa di posizione della Suprema Corte in tal senso.

Il fatto

Il tribunale di Padova aveva rigettato l’opposizione a fronte di un fallimento avverso lo stato passivo.

L’opponente, socio della spa, nel caso di specie, impugnando la sentenza in oggetto aveva lamentato di essere ammesso con postergazione (e senza interessi sul capitale), a fronte di un credito, a titolo di finanziamento soci, per euro 79.501, in relazione a una indebita applicazione dell’art. 2467 c.c., norma a suo dire applicabile solo per le srl e non analogicamente ed estensivamente ai finanziamenti dei soci di società per azioni.

La giurisprudenza di merito sulla postergazione dei finanziamenti soci

Il tema, di rilevante interesse operativo è quello dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c., contemplato nell’ambito delle disposizioni in materia di srl, anche nelle spa non appartenenti a un gruppo. Si tratta di capire, in pratica, se la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società concesso in situazione di crisi sia limitato alle srl o applicabile analogicamente anche alle spa.

Finora la giurisprudenza si è dimostrata ondivaga. Sul tema la Cassazione non si era mai pronunciata in modo organico, limitandosi ad evidenziare in un obiter dictum che «… la norma è prevista per le società a responsabilità limitata, pur se viene estesa anche alle società per azioni quando queste facciano parte di un gruppo (art. 2497 quinquies c.c.)», facendo implicitamente ritenere l’inapplicabilità della stessa nell’ambito di spa non sottoposte a controllo societario (Cass. 24/7/2007 n. 16393). Nel senso della inapplicabilità della postergazione nelle Spa anche Trib. Tolmezzo con dec. 29/12/2011. La giurisprudenza di merito prevalente è tuttavia orientata sull’applicabilità dell’art. 2467 anche nelle spa quando il «prestito anomalo» è effettuato dal socio imprenditore, cioè da colui che partecipa all’attività economica o comunque è coinvolto nella gestione, alla stregua del socio della srl. In tale direzione: Trib. Prato 13/6/2013; Venezia 10/2/2011, Pistoia 21/9/2008 e 20/12/2004 , Milano 24/4/2007.

La decisione della Cassazione

Nell’ottica della giurisprudenza di merito prevalente è la motivazione addotta dalla Cassazione in commento, a suffragio della sua decisione. Nella recentissima pronuncia della Suprema Corte, infatti, si legge: «Il problema dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle spa non può essere risolto con un riferimento ad astratti modelli di società. Occorre valutare in concreto la conformazione effettiva di ciascuna compagine sociale, come dimostra del resto la disposizione dell’art. 2497 quinques c.c., (nell’ambito dei finanziamenti infragruppo ndr) che esplicitamente estende l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi tipo di società da parte di chi eserciti attività di direzione e coordinamento. Dall’art. 2497 quinques c.c. si deduce chiaramente che il riferimento al tipo di società non può essere di per sé ostativo all’applicazione della norma dettata dall’art. 2467 c.c., ma occorre appunto verificare in concreto se una determinata società esprime un assetto dei rapporti sociali idoneo a giustificarne l’applicazione…». In altri termini, si legge in altra parte della motivazione, «… anche imprese di modeste dimensioni e con compagini sociali familiari o comunque ristrette («chiuse»), possono essere esercitate nella forma della società per azioni, e giustificare quindi l’applicazione dell’art. 2467 c.c., la cui ratio è appunto quella di regolare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società chiuse».

In definitiva, non appare la formale veste giuridica della società, ma la dimensione e l’organizzazione della stessa a determinare o meno l’applicabilità della postergazione del prestito del socio ex art. 2467 c.c.     

Luciano de Angelis 

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