IL SOLE 24 ORE
Misure cautelari. La questione resta penale
Spetta al Riesame validare o meno il fondo patrimoniale
Milano. Spetta al giudice penale decidere sulle questioni di impignorabilità dei beni colpiti da un’ordinanza di sequestro conservativo, sia in prima battuta – se si dà spazio al contraddittorio (peraltro non previsto dalle norme) – oppure in sede di riesame. Sono le Sezioni Unite – sentenza 38670/16, depositata il 16 settembre – a mettere ordine su una questione poco arata dalla giurisprudenza di legittimità ma tuttavia con orientamenti agli antipodi.
La vicenda che ha innescato la Corte riguardava la bancarotta di un’azienda piemontese, a margine della quale il tribunale di Alessandria aveva “congelato” nel marzo dello scorso anno beni per oltre sei milioni di euro, tra villette a schiera e un’autorimessa. Il tema del contendere, totalmente ignorato dal riesame dello stesso distretto, era la circostanza che tali beni erano parte di un fondo patrimoniale e come tali, secondo i difensori, non pignorabili. Sul punto il giudice di secondo grado aveva respinto il motivo di impugnazione liquidandolo, appunto, come questione appartenente semmai «alla competenza del giudice dell’esecuzione civile».
Le Sezioni Unite, pur dando atto di due orientamenti opposti, e risalenti, ha bocciato la soluzione del tribunale piemontese in quanto contraria alle norme del codice di procedura penale. Per quanto profondamente intrecciati nella disciplina dello stesso codice di procedura penale, i due momenti penalistico/civilistico del sequestro conservativo sono cronologicamente ben distinti, argomentano le Sezioni unite. La Corte, in un breve excursus storico, spiega come nel codice (vigente) del 1989 il sequestro conservativo è entrato nell’area delle misure cautelari personali, perdendo tra l’altro il carattere esclusivamente pubblicistico che aveva sotto il codice Rocco (dove aveva potere di iniziativa solo il pm, a differenza di oggi), e acquistando anche l’istituto del riesame – mentre prima era esperibile la sola opposizione. Ed è lo stesso codice di procedura a segnare il momento del “passaggio di consegne” tra giudice penale e civile, in particolare nella fase dell’esecuzione, non prima. Infine, anche si vertesse in ipotesi di contestazione della proprietà del bene, il rinvio al giudice civile – previsto dall’articolo 324 del cpp – non sospende l’efficacia del sequestro. La questione torna quindi al tribunale di merito che dovrà esprimersi, tra l’altro, sui tempi di costituzione del fondo patrimoniale contestato e, inoltre, sull’adeguatezza delle sue finalità. Alessandro Galimberti