CASSAZIONE: Stime errate? Niente market abuse (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Cancellata la sanzione Consob all’associazione dei consumatori che aveva moltiplicato le perdite
Stime errate? Niente market abuse

Roma. La valutazione di perdite market to market attribuita ad un gruppo bancario non può essere considerata una notizia falsa, anche se approssimativa, ai fini del market abuse. La Cassazione, con la sentenza 9644, annulla la sanzione di 100mila euro inflitta dalla Consob al presidente di Abusdef, Elio Lannutti, accusato di aver reso dichiarazioni false e fuorvianti, in merito all’ammontare del market abuse, tali da influenzare negativamente l’andamento delle quotazioni del titolo del gruppo bancario Unicredit.
Il presidente sanzionato aveva, infatti, attribuito al gruppo una perdita clienti nelle operazioni su strumenti finanziari derivati per un valore molto superiore a quello dichiarato dal vertice dell’istituto di credito. Ciò era accaduto nel corso di un’intervista televisiva, nella quale era stato comunque riconosciuto il problema.
La Cassazione chiarisce innanzi tutto che l’illecito oggetto della contestazione è riconducibile al concetto di falso. Secondo la Consob, la posizione del market to market era stata ricostruita in termini quantitativi non corrispondenti alla reale esposizione, sulla base di stime soggettive fatte semplicisticamente su dati aggregati, diffusi dalla Banca dei regolamenti internazionali e dalla Banca d’Italia. Al contrario l’effettiva valorizzazione era quella confermata nella relazione di gestione dell’istituto di credito a corredo del bilancio consolidato, passibile di sanzione se non veritiero.
Per la Suprema corte, non si tratta di stabilire se le affermazioni contestate siano false o meno, ma se possano integrare gli estremi di una notizia falsa anche solo potenzialmente manipolativa del mercato degli strumenti finanziari.
La Cassazione precisa che il market to market, cioè il costo di sostituzione degli strumenti finanziari, non è un vero e proprio prezzo di mercato concreto ed attuale, ma una grandezza monetaria teorica calcolata per l’ipotesi che il contratto cessi prima della propria scadenza naturale.
Una “valutazione” sulla quale pesano anche fattori ulteriori come ad esempio, i costi da sostenere, la maggiore o minore volatilità del prodotto e l’up-front, ovvero «l’eventuale flusso di cassa dal portafoglio finanziario strutturato che viene regolato al momento della conclusione dell’operazione in derivati». Il calcolo del market to market di un intero portafoglio di derivati richiede l’impiego di modelli matematico-finanziari di attualizzazione, uniti all’adozione di scelte di metodo che scontano un inevitabile tasso di opinabilità tecnica.
Secondo la Cassazione, è evidente che un giudizio sul punto non possa giocarsi nella secca alternativa vero-falso, ma debba essere l’espressione di una valutazione personale derivante dal metodo di calcolo utilizzato. La Consob, nella sua tesi, non considera che la diversa esposizione riportata nel bilancio del gruppo bancario non è necessariamente vera. Anche se espressa sotto la “spada di Damocle” di una “comminatoria” penale, rimane pur sempre una dichiarazione di scienza e non un fatto storico che si impone di per sé come vero.
Per i giudici della Seconda sezione, le basi economico-finanziarie degli accertamenti che sarebbero stati svolti dall’associazione di utenti possono influire sul grado di maggiore o minore attendibilità del risultato espresso e sul giudizio complessivo che se ne può dare, ma anche se giudicate insufficienti ed approssimative dalla Consob non trasformano un’opinione a contenuto tecnico, condivisibile o meno, in una notizia falsa.
Esclusa la falsità dunque, l’idea espressa dal presidente dell’associazione rientra nel diritto alla libera manifestazione del pensiero. Che non può essere compressa in virtù di una possibile incidenza sul mercato. Patrizia Maciocchi

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