CASSAZIONE: Studi associati sempre con Irap (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La Corte di cassazione mette nell’angolo il criterio usato per la professione individuale
Studi associati sempre con Irap
Tributo automatico. Autonoma organizzazione inutile

Studi associati e società professionali sempre soggetti a Irap. Il tributo è dovuto in maniera automatica, senza quindi svolgere alcuna analisi economica e qualitativa dell’attività esercitata al fine di valutare se sussiste o meno l’autonoma organizzazione (come si rende necessario invece per chi svolge la professione in forma individuale). È quanto sanciscono le Sezioni unite civili della Cassazione, che con la sentenza n. 7371/16 di ieri hanno posto la parola fine su ogni residuo dubbio circa l’applicabilità dell’Irap ai professionisti organizzati in strutture associative. Un principio che era già desumibile dalla pronuncia n. 7291, resa appena 24 ore prima, che nell’esentare dal prelievo la medicina di gruppo aveva invece ribadito la legittimità del tributo per le società semplici e le associazioni tra artisti e professionisti (si veda ItaliaOggi di ieri).
La nuova pronuncia verte sulla corretta interpretazione degli articoli 2 e 3 del dlgs n. 446/1997. Il primo stabilisce che il presupposto dell’imposta è «l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». Per poi precisare che «l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta». Il successivo articolo 3 fornisce invece l’elenco vero e proprio dei soggetti passivi, includendo società ed enti, nonché le associazioni senza personalità giuridica per lo svolgimento di arti e professioni che l’articolo 5 del Tuir equipara fiscalmente alle società semplici.
Già in passato diverse sentenze della Cassazione avevano stabilito come, in presenza di tali forme giuridiche, l’Irap fosse dovuta a prescindere, senza esaminare l’entità dei beni strumentali, la presenza di dipendenti o collaboratori, i costi sostenuti. Verdetti che hanno interessato studi associati di dottori commercialisti (sentenza n. 16784/2010), avvocati (n. 25313/2014) e snc tra agenti di commercio (n. 25315/2014). Anche se non sono mancate decisioni contrarie, che ritenevano invece sempre necessario l’accertamento in concreto dell’autonoma organizzazione (Cass. n. 21326/2013).
Secondo le Sezioni unite, l’attività esercitata da società e studi associati, «strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione». Da qui l’accoglimento delle ricorso dell’Agenzia delle entrate, con decisione nel merito e annullamento del ricorso introduttivo del contribuente (socio di una società semplice di amministrazioni condominiali), che dovrà quindi ora pagare l’Irap. Valerio Stroppa

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile