IL SOLE 24 ORE
Cassazione/1. I limiti al confronto
Sui dubbi serve il contraddittorio
Sab. 19 – La cartella è nulla se l’Ufficio in presenza di dubbi sulla corretta liquidazione del tributo non attiva il contraddittorio preventivo con l’invio della comunicazione bonaria. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 5394 depositata ieri.
Una società impugnava una cartella di pagamento derivante dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, lamentando appunto l’omessa notifica dell’avviso bonario contenente l’esito del controllo. Entrambi i giudici di merito respingevano il ricorso, confermando la legittimità della pretesa. In particolare, secondo la Ctr il mancato invio della comunicazione d’irregolarità non era sanzionata con la nullità, rimarcando la piena consapevolezza della contribuente sull’inadempimento compiuto.
La società ricorreva così per Cassazione. E la Suprema Corte, riformando la sentenza di secondo grado, ha fornito interessanti chiarimenti sulla rilevanza dell’avviso bonario ai fini della nullità della successiva cartella. Innanzitutto i giudici di legittimità hanno precisato che, in via generale, l’omesso invio del preventivo avviso bonario, non comporta la nullità della successiva cartella di pagamento. A tale omissione consegue infatti il diritto del contribuente alla riduzione delle sanzioni nella misura di un terzo: 10% in luogo dell’ordinario 30% anche in presenza di cartella.
La sentenza ha poi ricordato che l’articolo 6, comma 5 dello Statuto del contribuente non impone un obbligo di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui l’Ufficio debba procedere all’iscrizione a ruolo. Questa norma prevede tale incombenza solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ne consegue che la sanzione di nullità della successiva cartella va ravvisata esclusivamente nelle ipotesi in cui, pur dinanzi a una “rilevante incertezza”, l’Ufficio ometta l’attivazione del contraddittorio.
In altre parole, la nullità della cartella non può discendere dal mancato invio dell’avviso bonario ma dall’omessa attivazione del contraddittorio solo nei casi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nella specie, la Ctr pur avendo rigettato l’appello, aveva rilevato la sussistenza di evidenti incertezze e che, la motivazione indicata nella cartella, non era sufficientemente chiara. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, in questo caso, l’invio della comunicazione bonaria, e quindi l’attivazione del contraddittorio era necessario, sussistendo tutte le condizioni previste dal citato articolo 6 dello Statuto. In mancanza di tale contraddittorio da parte dell’Ufficio il ricorso è stato accolto. Antonio Iorio