IL SOLE 24 ORE
Penale. Il gip non può disporre l’archiviazione del procedimento senza il confronto tra le parti
Tenuità del fatto con contraddittorio
L’indagato ha diritto a difendersi per essere assolto nel merito
Roma. Il giudice per le indagini preliminari non può disporre l’archiviazione dichiarando la non punibilità per la particolare tenuità del fatto senza garantire all’indagato il diritto al contraddittorio.
La Cassazione, con la sentenza 36857 depositata ieri, accoglie il ricorso contro la decisione del Gip di chiudere un procedimento per diffamazione, presentato da una giornalista nei confronti della quale era stato applicato l’articolo 131-bis, malgrado la posizione favorevole della pubblica accusa che aveva chiesto di archiviare perché il delitto non era configurabile.
La ricorrente era stata querelata da un politico locale accusato in un articolo di non avere corrisposto quanto dovuto per le affissioni. La redattrice, a parere del Gip non aveva controllato abbastanza la verità dei fatti narrati e non aveva usato un linguaggio contenuto. Tuttavia la non particolare gravità dell’addebito e la sua incensuratezza consentivano di applicare l’articolo 131-bis del codice penale.
Un verdetto che non soddisfa l’indagata che rivendica il suo diritto a difendersi, aspirando ad un’assoluzione nel merito come chiesto anche dal pubblico ministero.
Secondo il pm, infatti, con il suo articolo l’indagata aveva esercitato il suo diritto di critica, rispettando i canoni della continenza delle espressioni e la verità delle notizie riportate. Una conclusione della quale era stata informata la persona offesa, che aveva presentato opposizione. Il Gip aveva fissato l’udienza in camera di consiglio per discutere sulla posizione del Pm e sull’opposizione del querelante. La decisione era stata di disattendere la tesi del Pm per la sussistenza degli estremi del reato e di applicare l’articolo 131-bis trattandosi di un fatto di particolare tenuità.
Secondo il giudice per le indagini preliminari l’articolo 411, comma 1 del Codice di rito gli consentiva di archiviare anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa. Compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, espressamente citata dalla norma.
La Suprema corte però non è d’accordo e annulla il provvedimento. Al Gip è, infatti, “sfuggito” che il comma 1 bis dell’articolo 411 prevede che l’eventuale archiviazione per la particolare tenuità del fatto, sia preceduta da apposita richiesta in tal senso dal Pm e che questa debba essere comunicata alle parti, sia indagato sia persona offesa, per assicurare, sul punto, un contraddittorio tra le parti in camera di consiglio.
Una procedura specifica che risponde alle caratteristiche tipiche dell’istituto: diritto a una decisione positiva sul fatto-reato, che l’indagato ha comunque interesse a contrastare, e a una valutazione del danno causato, ovviamente rilevante per la persona offesa a prescindere dalla richiesta di avere notizia dell’eventuale archiviazione. Patrizia Maciocchi