CASSAZIONE: Trans, sì alla rettifica dei dati anagrafici senza cambio di sesso (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Cassazione. A prescindere dall’operazione

Trans, sì alla rettifica dei dati anagrafici senza cambio di sesso

 

MILANO. Con una sentenza innovativa (15138/15, depositata ieri) la Prima civile della Cassazione ha ordinato la rettifica dei dati anagrafici di un transessuale anche a prescindere dall’operazione chirurgica di cambio del sesso.
La decisione, che chiude definitivamente dopo 16 anni la vicenda di una persona residente in Emilia, è fondata su una interpretazione evolutiva della legge 164/1982 (articolo 1). La normativa («Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») all’epoca molto avanzata, è però stata inevitabilmente superata nel frattempo dalla legislazione europea (Direttiva 2011/95/Ue), da quella nazionale (dlgs 150/2011, articolo 31), dalla giurisprudenza della Cedu (XY vs Turchia del 10/3/2015) e, contemporaneamente dalla «mutata complessità del fenomeno del transessualismo così come riconosciuto dalle scienze psicosociali».
La questione etimologico/chirurgica era stabilire se le «intervenute modificazioni dei caratteri sessuali» richieste dalla legge del 1982 per procedere alla rettificazone anagrafica, si riferiscano oggi ai caratteri sessuali «primari» (cioè a quelli morfologici/anatomici) o anche solo a quelli «secondari» che tengono sostanzialmente conto della considerazione di sè, della propria immagine sociale e degli «atteggiamenti esteriori e percepibili da terzi». Se è vero che per la prima ipotesi depongono ragioni di certezza dei rapporti giuridici – soprattutto la irreversibilità del processo, inevitabile in caso di operazione- d’altro lato la seconda scuola di pensiero presuppone comunque una riduzione a sua volta «irreversibile» delle funzioni ormonali originarie. La questione di fondo, evidentemente, è di escludere una “navetta” anagrafica di genere. Mentre la Corte d’appello territoriale – ignorando tra l’altro la Ctu – aveva escluso l’interpretazione “evolutiva” della legge 164/82 , la Prima della Cassazione ha accolto le conclusioni del consulente rilevando l’assenza di dubbi «sulla radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente» «fondata su un’incontestata ricostruzione del percorso terapeutico seguito» (che aveva ridotto fino a compromettere l’attività ormonale maschile). Da qui l’annullamento della sentenza d’appello e la contestuale e definitiva decisione nel merito della domanda, con compensazione di spese per la novità del quesito.

La sentenza ha subito sollevato dibattito e polemiche. Per Gian Ettore Gassani, presidente degli avvocati matrimonialisti, essa «lascia stupefatti e divide le coscienze degli addetti ai lavori (…) può fungere da apripista a una serie di ricorsi per cambiare sesso soltanto per motivi di carattere psicologico». «Benvenuti nell’era del gender, quel gender che tanti si affannano a negare esista» dice l’onorevole Eugenia Roccella, mentre il senatore Carlo Giovanardi si chiede se «la sentenza sia stata scritta dai magistrati o ispirata da Efe Bal, il transessuale turco più noto di Italia». Alessandro Galimberti

 

 

 

 

 

 

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