CASSAZIONE: Unanimità per i diritti «speciali» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Società. L’attribuzione di poteri di nomina dei sindaci solo a favore di alcuni soci non è prevista a maggioranza
Unanimità per i diritti «speciali»
Sanzionato il notaio che ha iscritto la delibera nel Registro imprese

Milano. L’attribuzione di diritti particolari ad alcuni soci di una Srl non può avvenire a maggioranza. Tanto meno se il tema non compariva all’ordine del giorno. È pertanto legittima la sanzione disciplinare a carico del notaio che ha iscritto nel Registro delle imprese il relativo verbale di assemblea straordinaria. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 14766 della seconda sezione penale depositata ieri. La sentenza ha così respinto il ricorso presentato dal professionista contro la sentenza della Corte d’appello che, rivedendo il giudizio della Commissione regionale di disciplina, ha inflitto la sanzione della sospensione per 6 mesi dall’esercizio della professione e 516 euro di misura pecuniaria.
Tra i motivi di impugnazione, la difesa del notaio sottolineava come l’articolo 2468, terzo comma, del Codice civile rende legittima una previsione dello statuto societario che attribuisce a singoli soci il potere di individuare uno o più sindaci; scelta statutaria, ricordava il ricorso, che non pregiudica affatto il diritto intangibile di ciascun socio all’informazione e controllo sugli affari sociali
La Cassazione non è stata però di questo parere e, nell’affrontare la questione, mette in evidenza come in realtà la disposizione del Codice civile in discussione, l’articolo 2468, «ha chiaramente attribuito solo al consenso di tutti i contraenti la possibilità di modificare il regolamento contrattuale, che sta alla base della società, con riguardo ai diritti dei soci all’interno dell’organizzazione societaria».
Così, se i soci di una società a responsabilità limitata intendono introdurre nell’atto costitutivo una clausola che permetta loro, attraverso una delibera a maggioranza, di modificare i diritti particolari riconosciuti dall’atto costitutivo ai singoli soci, è necessario, avverte la Cassazione, che la decisione che introduce questa deroga sia approvata con l’unanimità del consenso.
Inoltre, per l’inserimento successivo, nell’atto costitutivo, di diritti particolari a favore di uno o più soci non si può derogare dalla regolare dell’unanimità «perchè l’attribuzione di un nuovo diritto ad un socio coinvolge l’interesse degli altri soci ben più della mera modifica di un diritto preesistente».
Per la Cassazione, allora, nella nozione di modifica dei diritti particolari, per la quale serve l’unanimità dei voti dei soci, deve essere compresa anche l’ipotesi in cui questi diritti sono introdotti dopo la stipulazione dell’atto costitutivo, dal momento che l’attribuzione di un nuovo diritto a un socio non può che incidere inevitabilmente anche sui diritti degli altri soci, sulla loro posizione giuridica ed economica nel contesto dell’organizzazione societaria.
A rendere ancora più problematica la posizione del professionista c’era poi l’assenza del tema dall’ordine del giorno. Non era cioè presente un’indicazione anche solo sintetica del punto che sarebbe stato trattato. Indicazione che avrebbe consentito ai soci presenti di deliberare in maniera consapevole e informata e agli assenti di non dovere temere colpi di mano.
La Cassazione, infine, conclude per l’irrilevanza dell’elemento dell’annullabilità e non della nullità della delibera non unanime. Infatti, ricorda la Corte, dal 2000, dopo la semplificazione della fase costitutiva e di quella modificativa della società di capitali, poi confermata dal nuovo diritto societario, il controllo del notaio è di legalità sostanziale, di verifica della conformità della delibera assembleare rispetto alle caratteristiche del modello di legge.
Un controllo che prescinde dalla distinzione dei vizi negoziali, in termini di nullità e annullabilità, e che però si deve concentrare non sui profili di contenuto ma anche sul procedimento formativo. Il notaio cioè, ricorda la Corte, deve svolgere la funzione di «filtro preventivo», rifiutando l’iscrizione nel Registro di delibere assunte in contrasto con le procedure di legge.
Giovanni Negri

Foto del profilo di Andrea Gentile

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