IL SOLE 24 ORE
Condominio. Invalida la clausola del regolamento contrattuale se non viene almeno recepita negli atti di vendita
Va trascritto il divieto di «B&B»
Le clausole del regolamento condominiale contrattuale vanno trascritte nei pubblici registri. Così è accaduto con il divieto di ospitare nel caseggiato case-famiglia, bed & breakfast, pensioni, alberghi o affittacamere, che l’assemblea condominiale aveva votato a maggioranza (e non all’unanimità) reinserendolo nel testo di un regolamento condominiale contrattuale ma non trascritto.
Un condòmino aveva fatto ricorso in Cassazione dopo che la Corte d’appello di Palermo gli aveva dato torto, considerando valida la clausola, che era stata inserita con una delibera nel 2006.
La Corte di cassazione (Seconda sezione civile) ha ribaltato il giudizio d’appello, richiamando, tra le tante tesi esposte dalla Suprema Corte nel passato, quella espressa dalle sentenze 3749/99 e 14898/2013. Il principio consiste nel considerare che «il regolamento condominiale predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle clausole che disciplinano l’uso o il godimento dei sevizi o delle parti comuni ma a anche a quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condòmini sulle loro proprietà esclusive».
Inoltre, per la Cassazione, in questo caso (divieto di adibire le unità immobiliari a determinate attività) si tratta di una «servitù negativa» atipica e quindi «l’opponibilità ai terzi acquirenti dei limiti di destinazione delle proprietà esclusive in ambito condominiale va regolata secondo le norme proprie di questa, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso». Quindi, nella trascrizione degli atti di vendita, non basta far riferimento al regolamento ma «occorre indicarne le specifiche clausole limitative» , a meno che l’acquirente ne prenda atto in maniera specifica nel contratto d’acquisto. La Corte ha quindi dato ragione al condòmino ricorrente, che aveva appunto sostenuto l’inopponibilità delle clausole limitative ai successivi acquirenti in quanto il regolamento originario, non trascritto, non era neppure richiamato negli atti d’acquisto Saverio Fossati