IL SOLE 24 ORE
Fallimento. La Cassazione vanifica l’escamotage di cancellarsi dal Registro imprese
Valida la notifica dell’istanza alla Pec della società cancellata
È valida la notifica dell’istanza di fallimento all’indirizzo Pec della società cancellata. Lo ha confermato la sentenza 17946, depositata il 13 settembre, con cui la Suprema Corte è intervenuta su un tema oggetto di problematico contrasto giurisprudenziale.
La legge fallimentare prescrive che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dai pubblici registri, disponendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di comparizione delle parti all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.
Disattendendo orientamenti difformi (di cui è espressione la recente pronuncia 2744 del 12 novembre 2015 rassegnata dalla Corte d’appello di Venezia), taluni Tribunali hanno consolidato una posizione restrittiva, non ritenendo che la notifica perfezionata all’indirizzo Pec della società cancellata possa garantire adeguata conoscenza legale dell’atto e regolare integrazione del contraddittorio.
Il Tribunale di Milano, da ultimo, con decreto del 12 agosto 2016, ha ribadito il contenuto sostanziale di tale indirizzo, aderendo a un’esegesi dello stesso ufficio, secondo cui «in caso di società cancellata la notificazione ex articolo 15 legge fallimentare deve effettuarsi, non diversamente dai soggetti che sono sprovvisti di Pec, anche nelle forme ordinarie».
Tali forme, nella prassi, non sempre assicurano il tempestivo reperimento delle ricevute di notifica entro il ristretto termine annuale in cui la legge esige la definizione di entrambi i gradi della procedura prefallimentare. I giudici hanno motivato, sul punto, che «la società cancellata dal Registro delle imprese non esiste come soggetto giuridico, se non ai fini della dichiarazione di fallimento a termini dell’articolo 10 della legge fallimentare e, quindi, in termini di fictio iuris».
La questione ha profilato problematiche tutt’altro che scolastiche, precludendo l’accoglimento di istanze promosse da creditori sociali, già necessitati ad affidare la residuale tutela di interessi economici insoddisfatti ad una procedura connotata da dubbia efficacia satisfattoria. Per altro verso, la sentenza dichiarativa di fallimento è presupposto e condizione per dar corso all’insinuazione al passivo e all’accertamento dei reati concorsuali, astrattamente idonei ad introdurre responsabilità patrimoniali personali dell’imprenditore. La complessità della notifica presso la sede chiusa di un’impresa o all’indirizzo di residenza di un amministratore irreperibile ha favorito, quindi, un utilizzo distorto della cancellazione dal Registro delle imprese, cui alcune aziende hanno fatto ricorso in pendenza di gravi debiti sociali.
Muovendo dalla recente pronuncia n. 146 del 2016, con cui la Corte costituzionale ha valorizzato in modo esplicito l’esigenza di coniugare la tutela del diritto di difesa con la celerità e la speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, la Prima sezione civile della Cassazione ha invece chiarito che «anche nel caso di società già cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al Registro delle imprese».
La sentenza, peraltro, ha evidenziato la natura meramente residuale delle procedure notificatorie ordinarie, rilevando che, solo nel caso in cui «non risulti possibile la notifica a mezzo Pec», la debitrice dovrà esserne destinataria «direttamente presso la sua sede risultante sempre dal Registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva la sede». L’imprenditore che, negligentemente o per incauta strategia elusiva, confidi a torto che la cancellazione dal Registro delle imprese possa costituire rimedio dirimente, potrà subire, dunque, l’iniziativa concorsuale dei creditori, anche se irreperibile. Bernardo Bruno