IL SOLE 24 ORE
Sezioni Unite. Il giudice amministrativo siciliano aveva annullato le operazioni e indetto nuove consultazioni
Valide le elezioni «per sentenza»
Milano. Il giudice amministrativo quando annulla le operazioni elettorali in alcune sezioni può disporne la rinnovazione, senza con questo esercitare un eccesso di potere interferendo con le attribuzioni del legislatore.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 15286/16, depositata ieri) al termine di una complicata controversia tra l’Assemblea legislativa siciliana e, tra gli altri, il Consiglio di giustizia amministrativa dell’isola.
I fatti riguardavano le irregolarità accertate in due seggi del Siracusano nel 2012, all’epilogo dei quali il giudice amministrativo d’appello – riformando le decisioni del Tar – aveva annullato parzialmente la consultazione elettorale disponendo anche la contestuale rinnovazione del voto. Rimasta ineseguita questa seconda parte del dispositivo, un elettore e un candidato avevano chiesto il giudizio di ottemperanza, andato ad esito. Nonostante ciò, il legislativo siciliano era ancora rimasto inerte, innescando il nuovo contenzioso finito in Cassazione.
Le Sezioni Unite ieri hanno definitivamente respinto il ricorso dell’Assemblea siciliana, motivando con un errore di focalizzazione del ricorso – incentrato sul giudizio di ottemperanza invece che sul provvedimento presupposto – ma chiudendo così contestualmente la vicenda nel senso deciso dal Consiglio di giustizia (cioè annullamento parziale della consultazione e nuove elezioni “mirate”). Secondo il legislatore isolano, in tal modo sarebbero state violate le attribuzioni dell’Assemblea, in quanto l’indizione delle elezioni è una «competenza legislativa primaria (…) esercitata dalla Regione» mediante la legge 29/51. A norma di tale legge (articolo 61 c.2) «i voti nelle sezioni le cui operazioni siano annulate, non hanno effetto». L’esatto contrario di quanto hanno invece statuito le Sezioni Unite. Alessandro Galimberti