IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Contratto atipico: la violazione dell’obbligo di un supporto morale e materiale fa scattare la risoluzione
Vitalizi, per inadempimento casa da restituire
Roma. Restituisce l’immobile il “beneficiario” di un contratto atipico di vitalizio alimentare, al quale viene ceduta la nuda proprietà dell’appartamento in cambio, di 45 mila euro e di un’assistenza, in realtà mai prestata, in favore del proprietario della casa.
La Corte di cassazione, con la sentenza 12746 depositata ieri, respinge un ricorso contro la decisione della Corte d’appello di affermare la risoluzione del contratto con il quale una signora, poi deceduta, si impegnava ad una cessione onerosa della nuda proprietà, dietro versamento di 45mila euro, subordinata però all’obbligo di un supporto morale, se necessario, e materiale nel corso della sua vita.
Un “patto” messo nero su bianco in una scrittura privata contestuale all’atto notarile di cessione dell’immobile.
A reclamare, per inadempimento, la risoluzione del contratto e dunque la restituzione dell’appartamento, mobili compresi, era stato un erede della signora. Inutile per il ricorrente contestare che l’accordo fatto con la proprietaria della casa potesse essere inquadrato come contratto atipico di vitalizio alimentare, in quanto non esisteva alcun collegamento tra atto di vendita e pattuizione alimentare. Per la Suprema corte correttamente i giudici di merito avevano ritenuto l’accordo sul vitalizio parte integrante dell’atto di vendita immobiliare.
Altrettanto fuori luogo, per la Cassazione, è il riferimento fatto dal ricorrente a un inesistente nesso tra obbligo di assistenza e possesso finale dell’immobile, dal momento che la Corte d’Appello ha correttamente collegato il vitalizio non al possesso, ma alla cessione della nuda proprietà. Né è condivisibile l’affermazione della difesa del ricorrente secondo la quale la natura bilaterale del contratto non comporterebbe in automatico l’applicabilità della risoluzione per inadempimento.
La Suprema corte, si allinea ai giudici di merito, secondo i quali il contratto atipico di vitalizio alimentare rientra nel raggio d’azione dell’articolo 1453 del Codice civile che, in merito ai contratti con prestazioni corrispettive prevede, nel caso una delle parti sia inadempiente, la doppia possibilità di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda la parte dei 45mila euro pagati, la Cassazione precisa che l’assenza di un provvedimento di restituzione, non era dovuta ad un’errata lettura della norme da parte del giudice ma solo dall’assenza di una tempestiva richiesta in tal senso da parte del ricorrente. Patrizia Maciocchi