IL SOLE 24 ORE
Codice della strada. Termine perentorio per la contestazione della cartella in caso di omessa notifica del verbale
Scaduti i 30 giorni la multa è valida
Roma. Chi viene multato per violazione del Codice della strada ha trenta giorni di tempo per opporsi alla cartella esattoriale, se non gli è stato notificato il verbale di contestazione. La regola dettata dalla Cassazione (sentenza 12412) riguarda i ricorsi proposti dopo il 6 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2011 sul processo civile a tre riti, con il quale le controversie in questione sono state assegnate al giudice di pace. La Suprema corte, precisa che, in caso di mancata contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale assolve una funzione “recuperatoria”. Lo strumento ha, infatti, lo scopo di mettere il ricorrente nella stessa posizione giuridica nella quale si sarebbe trovato se l’atto, con il quale gli veniva contestata l’infrazione al Codice della strada, fosse stato notificato a tempo debito.
L’opportunità è però persa se , come avvenuto nel caso esaminato, la dead line dei 30 giorni che costituisce un termine perentorio non viene rispettata. Trascorso l’ultimo giorno utile, calcolato a partire dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione dell’infrazione, anche se non è stato mai notificato, diventa definitivo. Il Tribunale di Roma aveva dunque correttamente respinto l’appello proposto da una società contro il Comune di Roma Capitale ed Equitalia. Secondo l’opponente la mancata notificazione dei verbali comportava l’estinzione del diritto preteso.
Il Tribunale aveva però valorizzato l’invio della cartella e la contestazione tardiva.
Una via d’uscita ulteriore per il ricorrente poteva essere quella di far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo, attraverso l’opposizione all’esecuzione. Ma questi non si erano verificati. Inoltre erano decorsi anche i venti giorni utili, come previsto dal Codice civile (articolo 617) per lamentare i vizi della cartella o di forma del procedimento di esecuzione. Quindi non restava che pagare. Patrizia Maciocchi