ITALIA OGGI
Alcune delle misure contenute nel testo di riforma del c.p. e del c.p.p. al vaglio del senato
Danno riparato, reato estinto
Procedibili a querela i reati lievi contro la persona
Riparare i danni estingue il reato. Il principio, applicabile ai reati procedibili a querela, è previsto dal ddl di riforma del codice penale e del codice di procedura, nel testo base depositato nei giorni scorsi in commissione giustizia al senato (si veda ItaliaOggi di ieri).. Ma la condotta riparatoria non è l’unica misura, ispirata a deflazionare il sistema e il processo penale. Sul punto vanno considerate le deleghe per l’estensione della procedibilità a querela a tutti i reati lievi conto il patrimonio e la persona, la limitazione dei casi di appello (in particolare delle sentenze patteggiate), l’abbattimento della somma corrispondente a un giorno di pena determina, il concordato sui motivi di appello, la modifica delle formalità per le udienze a distanza.
Condotte riparatorie. Risarcire il danno e eliminare tutte le conseguenze del reato avrà l’effetto di chiudere la pendenza penale. Anche se la persona offesa dichiara di non essere soddisfatta: l’ultima parola sulla congruità della riparazione la ha il giudice.
Ragguaglio delle sanzioni. Per la conversione della sanzione da detentiva a pecuniaria attualmente un giorno vale 250 euro. Nel ddl varrà 75 euro e, quindi, si pagherà di meno.
Furto in abitazione. Si aumenta la pena minima del furto in abitazione (da uno a tre anni) e della rapina (da tre a quattro anni).
Querela. Il governo viene delegato a introdurre l’obbligo di querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio se causano offese di modesta entità. Diventa procedibile a querela il reato di violenza privata.
Misure di sicurezza. Le sanzioni per i non imputabili cambiano volto e coinvolgeranno non solo gli infermi di mente, ma anche chi è affetto da disturbi della personalità (che eviterà il carcere). Si fissano termini massimi per le misure di cura e controllo e si prevedono sanzioni ispirate a una funzione prettamente terapeutica e riabilitativa.
Incapacità processuale. Si prevede l’improcedibilità del giudizio in caso di incapacità irreversibile dell’imputato a stare in giudizio (attualmente si registrano serie interminabili di rinvii per verificare le condizioni dell’imputato).
Informazioni sulle indagini. Si prevede il diritto della persona offesa di essere informata dello stato del procedimento, una volta decorso il termine massimo della durata delle indagini preliminari.
Durata delle indagini. Il ddl fissa il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione.
Udienza preliminare. L’udienza filtro si snellisce: niente più fase incidentale di integrazione delle indagini.
Abbreviato. Aumenta lo sconto per le contravvenzioni: la pena è diminuita della metà.
Patteggiamento. Il ricorso per Cassazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è limitato ai casi di vizi della volontà dell’imputato o incongruità della sentenza o all’illegalità della sanzione.
Dibattimento. Si introducono le relazioni iniziali del pm e delle difese, nelle quali si spiegano i fatti e le prove richieste.
Sentenza. Si dettaglia il modello delle motivazioni della decisione: deve contenere i riferimenti ai fatti, alle prove, alla punibilità e alla responsabilità civile.
Impugnazioni. Oltre a dettagliare il contenuto dell’atto di appello, si affida al giudice di primo grado la dichiarazione di inammissibilità dell’appello in caso di vizi formali dell’impugnazione. Si introduce il concordato in appello (le parti patteggiano le condizioni).
Dibattimenti a distanza. In caso di collegamento audiovisivo al dibattimento della persona detenuta, anche le altre parti e avvocati possono intervenire a distanza, pagando in modo autonomo le spese del collegamento. Antonio Ciccia Messina