CODICE PENALE: Depistaggio nel codice penale (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Ieri in Gazzetta Ufficiale la legge approvata in via definitiva il 5 luglio scorso
Depistaggio nel codice penale
Al debutto dal 2 agosto anche la frode processuale

Frode processuale e depistaggio fanno ingresso ufficialmente nel codice penale. La legge, approvata il 5 luglio scorso dalla Camera dei deputati (si veda ItaliaOggi del 6 luglio scorso), è approdata ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 (legge 11 luglio 2016, n. 133, «Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio»).
L’articolo 1 della legge, in vigore dal 2 agosto prossimo, sostituisce l’art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata a impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma, spiega una sintesi messa a punto dai tecnici di Montecitorio, ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.
Il nuovo reato è aggravato quando: il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà); il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni). La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopera per: ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati. L’articolo 3 modifica l’art. 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero. Giovanni Galli

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