CODICE PENALE: Legittima difesa da valutare (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Codice penale. Confermata la discrezionalità del giudice nel considerare il turbamento di chi reagisce – Scontro con l’opposizione
Legittima difesa da valutare
Milano. Sul piano tecnico non serve un intervento sulla legittima difesa, quanto piuttosto di modifica delle circostanze. Il senso lo ha spiegato in Aula il relatore, David Ermini, responsabile giustizia del Pd: «il testo è basato sugli orientamenti espressi da qualificati operatori della giustizia che hanno spiegato la necessità di non toccare l’articolo 52 che disciplina la legittima difesa, come pretende la proposta della Lega. Siamo perciò intervenuti sull’articolo 59 (sulla disciplina delle circostanze che attenuano o eliminano la pena) stabilendo che la reazione di una persona offesa deve essere valutata in base all’andamento dei fatti, considerandola legittima se chi la compie si difende come conseguenza di un grave turbamento psichico oppure a causa di una azione colposa o volontaria della persona contro cui è diretto il fatto (cioè il ladro o il rapinatore). Entro questi termini si può intervenire per tutelare i cittadini aggrediti ma evitando il far west auspicato dalla Lega».
Un cambiamento non da poco però. E che ha fatto insorgere l’opposizione con Forza Italia che parla di testo «stravolto» e Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) di «politica che dimostra di stare dalla parte dei delinquenti e non dei cittadini». Il testo del disegno di legge proposto in commissione Giustizia dalla Lega prevedeva una sorta di presunzione nell’esercizio della legittima difesa da parte di «colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione, o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un’abitazione privata o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionali o imprenditoriale».
Il testo all’esame dell’Aula, invece, lascia margini di discrezionalità al giudice nel valutare il peso del turbamento psichico dell’autore della reazione di fronte alla situazione di pericolo. G. Ne.

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