COMUNICATO STAMPA
ADOZIONI, L’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA IN AUDIZIONE IERI IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA: SERVONO RISPOSTE LEGISLATIVE IMMEDIATE PER GARANTIRE I MINORI
OUA: UN PAESE CHE CAMBIA! L’IMPEGNO “VISIONARIO” DI AVVOCATI DIETRO A OGNI SENTENZA CHE MODERNIZZA L’ITALIA E LA RENDE PIÙ EUROPEA SUL TEMA DELLE ADOZIONI
Ieri una delegazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua, composta da Paolo Ponzio, della Giunta Esecutiva, e dalla Coordinatrice e dalla Segretaria della Commissione Famiglia, Elisabetta Mantovani e Samantha Luponio, è stata ascoltata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, sull’INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADOZIONE ED AFFIDO.
Nel corso dell’audizione è stato consegnato un documento di osservazioni e proposte (in allegato la versione integrale – di seguito la scheda sintetica).
Nel testo l’Oua sottolinea come sia necessario “rispondere alle attuali criticità della legge 184/83″, e quindi affrontare le questioni di principio cui uniformare poi il dato normativo.
Per l’Oua il “fondamento dell’adozione è eminentemente solidaristico, ove va tutelato ‘in primis’ il minore ad essere adottato, quale diritto ad una famiglia, che è sostanzialmente il diritto di essere amato e curato”.
Nel documento lo sguardo è anche rivolto alla CEDU e alla riforma della filiazione, “che ha posto le basi per un nuovo diritto di famiglia, che è diventato sostanzialmente il diritto della filiazione: gli adottanti, come ogni genitore, debbono solo dare al minore ciò di cui ha bisogno, affetto e cura; devono infatti avere l’idoneità affettiva di cui all’art. 6 l.184/83 e questo non esclude che la possano offrire anche i non coniugati o uniti dello stesso sesso o i single. La CEDU ci dice che a parità di condizioni nessuno può essere discriminato”.
“D’altra parte – si spiega – senza dati scientifici che per quanto riguarda i genitori di fatto, omogenitoriali o monogenitoriali, comprovino che l’inserimento di un minore in tali contesti crei pregiudizio, tali possibilità non possono essere escluse neanche normativamente, per non incorrere in una legge discriminatoria. Naturalmente è imprescindibile che debba esistere, in termini di fatto, comunque, una certa durata del rapporto per un minimo di stabilità”.
“Senza ideologie preconcette – si evidenzia – non c’è danno. L’avvocatura non può non esprimersi per favorire l’allargamento applicativo dei principi egualitari sottesi alle nuove norme sapendo, da buoni negoziatori, che non vi è danno dove nel conflitto di interessi si realizza un vantaggio per entrambe le parti, senza, quindi, alcun pregiudizio reciproco. Il riconoscimento del minore ad una famiglia può essere bidirezionale, senza che ciò implichi favorire esclusivamente l’interesse dell’adulto, quando il diritto del minore non sia incompatibile con quello del genitore di creare una famiglia, scopo uniformante della legge sull’adozione”.
“Con tale orientamento di principio – si continua – in ragione degli stessi gravi dubbi interpretativi e delle incongruenze della legge già segnalati ed esaminati dalla giurisprudenza di costituzionalità e di legittimità si ritiene utile proporre le seguenti modifiche normative in ragione anche della necessità di armonizzare la l.184/83 anche con i principi delle nuove riforme legislative in essere ed auspicande”.
Roma, 14 giugno 2016
SCHEDA SINTETICA PROPOSTE
Queste le proposte in sintesi, per Titoli. Sul diritto sostanziale:
MODIFICA ABROGATIVA DELL’ ART. 55 L. 184/83: ELIMINAZIONE DI OGNI
DISTINZIONE TRA ADOZIONE LEGITTIMANTE E NON
L’impianto già in vigore in tema di filiazione a seguito della recente riforma della l. 219/2012 non si
ritiene possa consentire di mantenere più alcuna distinzione tra “adozione legittimante” e “adozione in casi particolari”, essendo venuta meno, con la riforma, ogni ragione giuridica di
distinzione: tutti i figli nati dal matrimonio, fuori dal matrimonio o adottati hanno lo stesso status.
Sono tutti solo figli.
MODIFICA DEI REQUISITI PER ADOTTARE EX ART. 6, ART. 4 COMMA 5-BIS, ART.44 LETT. A) E B) L.184/83
Come avvocati, dovendo rendere ogni giorno vivente il diritto, dobbiamo lavorare in ambito
giurisdizionale per offrire sempre una lettura della norma giuridica che tuteli i soggetti, minori o
comunque vulnerabili all’interno di un quadro sistematico non discriminatorio, ed intervenire presso
le istituzioni chiedendo leggi nuove che siano un passo verso l’eguaglianza, per e verso un
bambino: la genitorialità si costruisce nella relazione, anche al di fuori della duplice figura uomo-donna, coniugi-conviventi, single.
MODIFICA DELL’ ART. 28 COMMA 7
Risulta necessario colmare il vuoto normativo creatosi dopo la sentenza Corte Costituzionale n.
287/2013, che ha dichiarato l’incostituzionalità parziale del comma 7 dell’art. 28 L. 184/83. Sostegno dovrebbe pertanto ottenere il disegno di legge n. 1978 al Senato in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, per apprestare una normativa procedimentale uniforme su tutto il territorio nazionale.
INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO NORMATIVO DELL’ADOZIONE MITE
Il principio della continuità degli affetti dovrebbe fungere, anche sul piano normativo, come già in
sede giurisprudenziale ha trovato sviluppo, da garanzia del rispetto dei sentimenti dei bambini
affidati da tanto tempo, del loro diritto a non subire strappi, per unificare la legge e la realtà.
Se non assunta nei tempi minimi stabiliti possibili, una decisione anche astrattamente corretta che
intervenga dopo anni, si tramuta inevitabilmente in un danno per il bambino e i suoi genitori.
Da qui la necessità di normare quanto già molti Tribunali disciplinano in ipotesi di lunghi
affidamenti che necessitano, a beneficio del minore, di disporre un’adozione pur con il
mantenimento dei rapporti positivi con la famiglia di origine: uno strumento per i bambini che non
possono tornare in famiglia, ma per i quali il rapporto con la stessa è comunque importante e
significativo. Spesso sono bambini (molti) con affidi che durano oltre i due anni, con affidi anche “sine die”. L’adozione non può avere effetti rescindenti sui rapporti con la famiglia d’origine.
DOCUMENTO COMMISSIONE O.U.A. DELLA FAMIGLIA E DELLE PERSONE
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