ITALIA OGGI
Il dlgs di modifica all’esame definitivo del consiglio dei ministri
Consumatori, nuova via
Procedura ad hoc per risolvere le controversie
Il codice del consumo è pronto ad accogliere la nuova risoluzione extragiudiziale delle controversie. Addio, quindi, al vecchio articolo 141 (Composizione extragiudiziale delle controversie) e via libera al titolo II-bis i cui contenuti potranno essere applicati alla procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti in Ue.
Questo il contenuto del dlgs attuativo della direttiva 2013/11/Ue sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori all’esame definitivo del consiglio dei ministri in programma questa mattina.
Nel dettaglio il testo prevede che gli organismi di Adr (ovvero gli organismi di mediazione), attraverso un costante e tempestivo aggiornamento del sito web, garantiscano alle parti un facile accesso alle informazioni sul funzionamento della procedura. Il tutto, al fine di rendere possibile la presentazione del reclamo e la documentazione necessaria nel più breve tempo possibile e per via telematica. Attenzione, però, la modalità telematica non è vincolante. Alle parti, infatti, deve essere lasciata la possibilità di presentare reclamo anche con modalità differenti. Il testo, inoltre, prevede anche una dettagliata disciplina sui tempi con effetti su prescrizione e decadenza. Dal momento del ricevimento, da parte dell’Adr, il reclamo produce effetti sulla prescrizione della domanda giudiziale. E, sempre dalla stessa data, impedisce la decadenza una sola volta. Nel caso in cui, poi, la procedura non andasse a buon fine i termini di prescrizione e decadenza inizieranno a decorrere dalla data di comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia.
Il testo prevede, poi, che gli organismi di Adr siano liberi, di mantenere o introdurre norme procedurali che consentano loro di poter rifiutare il trattamento di una determinata controversia se il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo, se la controversia è temeraria e se il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all’eccesso al consumatore al trattamento dei reclami.
Il dlgs introduce, poi, anche l’art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche), stabilendo che «le procedure svolte dinanzi agli organismi Adr in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite solo dal professionista e da un’organizzazione professionale o da un’associazione di imprese di cui il professionista è membro», sono comunque considerate procedure di Adr se, oltre all’osservanza delle disposizioni del titolo II-bis, rispettano specifici requisiti di indipendenza e trasparenza. Rientrano, infine, in questa tipologia di procedura, solo le negoziazioni paritetiche disciplinate dai protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 137. Beatrice Migliorini e Gabriele Ventura