CONCORRENZA: Società tra avvocati con soci di capitale ma non «prevalenti» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

 

Professioni. Posto notarile ogni mille abitanti

Società tra avvocati con soci di capitale ma non «prevalenti»

 

 

 

Nessuna fuga in avanti sulle società tra avvocati. Che potranno sì vedere l’ingresso di soci di capitale, ma senza togliere un’ampia prevalenza ai soci professionisti. In questa direzione si muovono gli emendamenti presentati ieri dai relatori al disegno di legge sulla concorrenza.

Così, il testo messo a punto, che costituisce l’esito della mediazione tra le istanze di liberalizzazione spinta e le preoccupazioni dell’avvocatura, apre sì, ma non troppo, prevedendo comunque che «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci».
Se questa condizione non viene rispettata, allora la società deve essere sciolta e il consiglio dell’Ordine procede alla relativa cancellazione dall’Albo, a patto che la società stessa non abbia proceduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti entro sei mesi.

Inoltre, aggiunge l’emendamento, i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, in maniera tale da evitare anche in questo caso la presenza di “esterni” portatori di interessi confliggenti con quelli dei soci professionisti. In questo modo dovrebbe essere assicurata una guida meno impervia della società stessa.

Viene confermato che anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto solo da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. E i soci professionisti, puntualizza ancora l’emendamento dei relatori, «assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti d’interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute».

Infine, concludono i relatori, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’Albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società tra avvocati.

Sul versante dei professionisti, l’altra categoria toccata dalle proposte dei relatori è quella dei notai. Viene stabilita per legge la presenza di un posto di notaio per non meno di 1.000 abitanti e poi si aggirano le difficoltà per le quali sinora era rimasta bloccata l’attuazione dell’obbligo per notai e altri pubblici ufficiali roganti di depositare in conti dedicati le somme relative a onorari, spese, tributi, e al prezzo o corrispettivo in denaro relativo ai contratti da essi ricevuti o autenticati.

L’obbligo resta per quanto riguarda i tributi, ma diventa semplice facoltà, se richiesta anche da una sola delle parti dell’atto, se riguarda prezzo o corrispettivo del trasferimento con incarico al notaio o al pubblico ufficiale rogante di amministrarne l’impiego (come, per esempio, per pagamento di spese condominiali arretrate o liberazione del bene da ipoteche). G.Ne.

 

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