IL SOLE 24 ORE
Assemblee. L’acquirente comunica il cambio
Avviso al venditore se non è modificato il registro di anagrafe
L’acquirente di un immobile facente parte di un condominio è tenuto a comunicare per iscritto all’amministratore del condominio la variazione nella proprietà immobiliare ai fini della tenuta del registro di anagrafe condominiale. In caso di mancata comunicazione, è valido l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale al precedente proprietario.
È questo il principio recentemente affermato dalla seconda sezione del Tribunale di Firenze con la sentenza del 29 gennaio 2016, in merito ad un’impugnazione di una delibera condominiale proposta da una condòmina che lamentava l’omessa convocazione per l’assemblea.
Occorre, infatti, ricordare che l’articolo 1136, sesto comma, del Codice civile prescrive che l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Inoltre l’articolo 66, terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che l’avviso di convocazione delle assemblee deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e che in caso di omessa, tardiva o in completa convocazione, la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei condomini dissenzienti o assenti in quanto non ritualmente convocati.
Il condominio si è costituito in giudizio allegando e provando di aver convocato all’assemblea il precedente proprietario dell’immobile e di non aver potuto convocare la nuova condòmina, in quanto quest’ultima non aveva comunicato all’amministratore del condominio il passaggio di proprietà, con la conseguenza che l’amministratore non aveva potuto provvedere ad aggiornare il registro di anagrafe condominiale.
Il Tribunale di Firenze ha dato ragione al condominio, affermando che l’acquirente, per legittimarsi di fronte al condominio quale nuovo titolare interessato a partecipale alle assemblee, deve attivarsi per rendere noto il passaggio di proprietà: in difetto, il venditore resta legittimato a partecipare alle assemblee.
Tale principio è stato in passato affermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenze 5307/98, 9/90 e 447/82) e trova oggi riscontro nel disposto dell’articolo 1130 del Codice civile che, a seguito della riforma del condominio (legge 220/2012), da un lato prevede tra i nuovi compiti dell’amministratore di condominio quello di curare la tenuta di un registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari, e, dall’altro, impone ai condomini di comunicare ogni variazione dei dati relativi.
Silvio Rezzonico