IL SOLE 24 ORE
Rapporto di lavoro. Attenzione all’uso dei voucher, leciti solo se «occasionali»
Come sostituire i portinai nel periodo delle vacanze
Il titolare comunica le date delle ferie almeno tre mesi prima
Quando si avvicina il periodo di ferie, nei condomìni che occupano dipendenti, irrimediabilmente si pone il problema di “come” e “con chi” sostituire il portiere o il pulitore che va in vacanza. È l’assemblea di condominio che decide se dare l’incarico ad un’altra persona per tutto o per parte del periodo in cui il lavoratore si assenterà. Regola vuole che, in tal caso, il portiere titolare sia interpellato: qualora abbia l’alloggio all’interno del condominio con guardiola attigua potrà suggerire, come spesso capita, che a prendersi cura del palazzo possa essere un suo convivente (la moglie, i figli…). Questa soluzione, in genere, rappresenta un vantaggio per i condòmini, perché la persona prescelta conosce già le dinamiche del palazzo e gli inquilini che lo abitano. L’alternativa è selezionare un candidato esterno, che sarà opportuno affiancare per almeno un paio di giorni al portiere titolare, per il “passaggio di consegne”. Lo stesso Ccnl Proprietari di Fabbricati, all’articolo 37, afferma che il lavoratore sostituto «dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro».
Sostituzioni “fai da te”
La selezione dei candidati dovrà essere condotta con la dovuta attenzione e perizia perché la persona prescelta, oltre a svolgere le mansioni previste, “rappresenterà” il condominio di fronte a chi vi accede. Gli studi in materia di selezione del personale mettono in evidenza l’importanza della prima impressione che dovrà essere verificata attraverso domande atte a valutare, sia pur sommariamente, l’attitudine a svolgere il ruolo. Chi sostituirà il portiere titolare dovrà essere assunto con un regolare contratto a tempo determinato, in cui siano indicati la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro, oltre al livello di inquadramento e il tipo di mansioni. Questo vale anche se la sostituzione è per pochi giorni e anche se la persona scelta è “fidata”, “già conosciuta tra i condòmini” o “parente del portiere”. Non sarà ammessa la prestazione gratuita del lavoratore sostituente, nemmeno qualora si tratti di un familiare convivente del portiere titolare. Il familiare avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa; mentre il sostituto non convivente – se il portiere è dotato di alloggio – avrà diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, all’indennità sostitutiva dell’alloggio. A volte capita che marito e moglie svolgano all’interno del condominio il ruolo di portiere (marito) e pulitore (moglie): in tal caso, se il marito si assenta per ferie, la moglie può assumere anche il ruolo di portiere, quindi firmerà col condominio un contratto a tempo determinato, in cui verrà inquadrata – per quel lasso di tempo – al livello A3 (portiere) e riceverà il relativo corrispettivo economico per il periodo di sostituzione.
Voucher e imprese di pulizie
In tutti i settori – non solo quello condominiale – negli ultimi anni c’è stato il boom dei voucher (i buoni usati per pagare prestazioni lavorative occasionali): una recente ricerca condotta da Inps e Veneto Lavoro ha calcolato che, tra il 2013 e il 2015, i committenti che li hanno utilizzati sono aumentati del 100% e il numero dei prestatori è cresciuto del 137%. Nel caso del pagamento del sostituto, però, andrebbe evitato di cadere nella tentazione dell’uso del buono lavoro (voucher), perché difficilmente la sostituzione per ferie sarà occasionale, sporadica e non organizzata (e solo i rapporti di lavoro di tipo occasionale accessorio possono essere pagati tramite voucher). Al riguardo, il Consiglio dei ministri sta valutando una bozza di decreto correttivo del jobs act, che prevede tra l’altro l’obbligo di comunicazione preventiva di lavoro accessorio tramite e-mail o sms, da effettuare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di rinunciare al servizio di portineria per il periodo di assenza del lavoratore e di rivolgersi ad un’impresa che si occupi solo della pulizia delle parti comuni del condominio. L’importante, qualunque sia la scelta, è decidere per tempo cosa fare: il portiere è tenuto a comunicare, con un anticipo di almeno tre mesi, le date delle ferie che vuole prendere, quindi c’è tutto il tempo necessario. Vincenzo Di Domenico