CONDOMINIO: Conflitto d’interessi anche per delega (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

In assemblea. Il professionista non può più riceverle ma la norma non ha divieti per i suoi collaboratori
Conflitto d’interessi anche per delega

La delega in assemblea è una rotella fondamentale del meccanismo. Ma non può essere troppo ingombrante. La partecipazione delegata alle assemblee di condominio è disciplinata dall’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile: «ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante». La funzione della delega è quella di consentire al condòmino che non possa presenziare all’assemblea di parteciparvi ugualmente, per mezzo di una persona dallo stesso designata. La delega può essere sempre conferita, anche senza uno specifico impedimento, e può risultare particolarmente utile nel caso in cui, ad esempio, non ci si ritenesse in grado di affrontare determinati argomenti di particolare complessità, preferendo affidarsi ad un esperto. Il delegante sarà considerato presente in assemblea ad ogni effetto di legge. Una guida completa alle deleghe in assemblee sarà pubblicata domani sul Quotidiano Condominio del Sole 24 Ore.
Il conflitto di interessi è quella situazione conflittuale, anche potenziale, nella quale ciascun condòmino può trovarsi in relazione alla gestione del condominio. Secondo la Cassazione «sussiste il conflitto di interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio» (Cass. n. 13004/2014).
Le situazioni di conflitto possono coinvolgere i singoli condòmini per le circostanze più varie. Molto spesso, soprattutto in caso di delega in bianco, la situazione di conflittualità può riguardare anche il soggetto delegato. Si tratta comunque di una nozione non tipizzata dal codice, anche dopo la legge di riforma del 2012, per cui rimangono validi i principi elaborati in giurisprudenza.
Alcuni esempi: il condòmino è in conflitto d’interessi se l’assemblea deve decidere di fargli causa; oppure è potenzialmente in conflitto d’interessi se l’assemblea deve decidere di riconoscergli la spesa urgente di gestione effettuata ex articolo 1134 del Codice civile.
La delibera votata dal condòmino in conflitto d’interessi è da ritenersi annullabile (Cass. n. 18192/2009) e va impugnata nei modi e termini di cui all’articolo 1137 del Codice civile. Il condòmino che impugna la delibera avrà l’onere di provare: 1) l’esistenza del conflitto d’interesse; 2) che il voto del condòmino in conflitto è stato determinante per l’approvazione della delibera impugnata; 3) che la delibera impugnata gli ha recato un danno.
È possibile che la situazione di conflitto riguardi il soggetto delegato. In questi casi, il conflitto di interessi del delegante non si estende al condòmino delegato: se Mario, in conflitto di interessi, delega il condòmino Luigi, non potrà essere computato il voto dato da Luigi quale delegato di Mario, mentre sarà valido il voto dato da Luigi a nome proprio. Qualora, invece, sia il delegato a trovarsi in conflitto di interessi, l’invalidità del voto espresso in proprio dal delegante non si estende automaticamente al voto espresso quale delegato, occorrendo indagare se la situazione di conflitto fosse nota o meno al delegante: solo nel secondo caso, il voto del delegante sarà valido (Cassazione, sentenza 18192/2009).
Una delle ipotesi in cui maggiormente si verificavano situazioni di conflitto d’interessi era la delega conferita da uno o più condòmini all’amministratore del condominio. Oggi il nuovo comma 5 del citato articolo 67 (introdotto dalla legge 220/2012) dispone il divieto assoluto di delega all’amministratore, così risolvendo il problema alla radice.
La riforma ha eliminato ogni dubbio vietando sempre la partecipazione delegata dell’amministratore in assemblea. Se il divieto è violato, la relativa delibera è annullabile e impugnabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice civile. Il condòmino che agisce per l’annullamento dovrà dimostrare che la delibera è stata illegittimamente votata dall’amministratore e tale voto è stato determinante per l’approvazione.
Non è più necessario, invece, dimostrare la situazione di conflitto, in quando l’invalidità è legata esclusivamente alla violazione del divieto di delega. Una bella semplificazione.
Tuttavia, rimangono alcune perplessità sull’efficacia pratica del divieto. La norma, ad esempio, non esclude la possibilità di conferire la delega ad un collaboratore dell’amministratore, a un suo parente stretto oppure all’ex amministratore, per cui, nella sostanza, alcune situazioni conflittuali potrebbero ripresentarsi in vesti diverse. Problemi potrebbero sorgere poi sulla applicabilità del divieto all’amministratore che sia anche lui stesso condòmino. Giuseppe Donato Nuzzo

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile